Sentenza Nº 49765 della Corte Suprema di Cassazione, 09-12-2019

Presiding JudgeBRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49765PEN
Date09 Dicembre 2019
Judgement Number49765
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ABOUSSAD ABDSSAMADE nato il 10/06/1983
MEFTAH HASSAN nato il 24/11/1982
ZRAID I ABDERRAZZAK nato 1102/12/1984
EL HALBI MOHAMED nato il 1/1/1985
JARMOUNI SAID nato il 05/06/1987
FANOUNI NOURDINE nato il 1/10/1988
JARMOUNI ABDILLAH nato il 10/6/1986
MILUDI MORADI nato il 1/1/1987
SAAD ABDELLAH nato il 1/1/1973
avverso la sentenza del 191/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e
il
ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo Vinammissibilità di tutti i ricorsi.
Preliminarmente, la Corte dà atto che sono pervenute istanze di rinvio del
procedimento per adesione all'astensione indetta dalle Camere Penali da parte dell'
L
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49765 Anno 2019
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 23/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avv. MASSIMO LANDI del foro di LUCCA difensore di JARMOUNI SAID, MILUDI
MORADI e SAAD ABDELLAH e dell avv. RICCARDO BALATRI del foro di LA
SPEZIA difensore di MEFTAH HASSAN.
La Corte dà atto che
i
ricorrenti EL HALBI MOHAMED, JARMOUNI SAID eTANOUNI
NOURDINE sono detenuti in relazione al presente processo e che
i
loro
difensori non hanno fatto pervenire istanze.
Il P.G. si oppone al rinvio per l'astensione in ragione dell'intempestività del deposito
delle dichiarazioni di astensione, del fatto che taluni imputati sono detenuti per questo
processo e dell'inopportunità di procedere ad uno stralcio.
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d'appello di Firenze in data
15/1/2019
ha confermato
la sentenza del GUP Tribunale di Firenze, con la quale, il
9/3/2017,
all'esito di giudizio abbreviato:
JARMOUNI Said
era stato condannato, esclusa la recidiva, alla
pena di anni otto di reclusione per associazione finalizzata al narcotraf-
fico [capo1 e capo 43), oltre a più reati fine ex art. 73 d.P.R. 309/9 [capi
4), 6), 7), 8) 11), 12), 16), 18), 19), 21), 23), 24), 26), 27), 30),31) e
43)];
FANOUNI Nourdine
alla pena di anni sette, mesi sette e giorni
venti di reclusione per il medesimo reato associativo e per i reati fine di
cui ai capi 6), 8), 19), 21), 23), 24), 26), 27), 28), 30) e 31;
JARMOUNI Abdillah
alla pena di anni sei mesi otto e giorni die-
ci di reclusione per il capo 1) e un reato fine [capo 33)];
ABOUSSAD Abdssamade
alla pena di anni tre mesi undici e
giorni dieci di reclusione per il reato ex art. 74 Dpr. 309/90 di cui al capo
55), in continuazione con i reati fine di cui ai capi 54), 57) e 60), ridotta
la stessa per l'attenuante della collaborazione, prevalente sulla recidiva;
MILUDI Moradi
alla pena di anni sei mesi otto e giorni dieci di
reclusione per il capo 1) e un reato fine [capo 33)];
ZRAIDI Abderrazzak
alla pena di anni sette mesi otto e giorni
venti di reclusione per associazione finalizzata al narcotraffico [capo 55)]
e
per più reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 [capi 57), 58), 59)
e
60)];
EL HALBI Mohamed,
riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74
co. 7, d.P.R. 309/90 equivalente all'aggravante e alla recidiva contesta-
te, alla pena finale di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione per
il reato associativo di cui al capo 55), in continuazione con un reato già
giudicato con sentenza definitiva del GUP del Tribunale di Massa e con i
capi 58) e 59).
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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