Sentenza Nº 49728 della Corte Suprema di Cassazione, 30-10-2018

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:49728PEN
Date30 Ottobre 2018
Judgement Number49728
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SERGIO MARIANNA nato a TORRE DEL GRECO il 10/05/1984
GJECA3 LUBJANA nato a TROPOJE( ALBANIA) il 05/05/1977
KACABUNI ARTA - ALIAS KACABUNI ANILA (CUI 01GN2IR) nato il 28/03/1974
COKU BAKI nato a LUJIE( ALBANIA) il 19/09/1975
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
udito il difensore
L'avv. Petrelli conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Scuto conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Gatti si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Galli conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49728 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CAIRO ANTONIO
Data Udienza: 16/04/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza 21/2/2017, confermava la
decisione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano il
23/2/2016 con cui, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, Sergio Marianna,
Kacabuni Arta Anila, Coku Baki e Gjecaj Lubjana, erano stati dichiarati colpevoli del
reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. loro ascritto in concorso. Concesse le
circostanze attenuanti generiche, ad eccezione di Sergio Marianna, era stata inflitta a
quest'ultima la pena di anni cinque mesi quattro di reclusione; alla Kacabuni Arta
Anila la pena di anni tre mesi otto di reclusione; al Coku Baki la pena di anni due
mesi otto di reclusione e a Gjecaj Lubjana la pena di anni tre di reclusione. Era stata,
altresì, ordinata l'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e quella legale durante
l'espiazione della pena, nei confronti della sola Sergio Marianna e l'interdizione
temporanea per la durata di anni cinque, nei confronti degli altri imputati.
La contestazione era relativa alla condotta di essersi associati tra loro e con altre
persone, anche non identificate, nella struttura terroristica sovranazionale
denominata
"stato islamico"
allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di
terrorismo e di partecipare alle varie attività con carattere siffatto, compiute sia
all'interno del territorio siriano, che all'esterno.
1.1. Il primo Giudice premetteva una ricostruzione storica sulla nascita dell'anzidetto
"Stato islamico".
Richiamava la proclamazione del Califfato, avvenuta il 29/6/2014 ad
opera di Al Baghdadi Abu Bakr, nello
Sham,
area geografica comprendente i territori
tra la Siria e l'Iraq sunnita e ivi indicava essere stata decretata l'applicazione della
Legge islamica, per ordine del proclamato Califfo. Essa "Legge" imponeva, tra l'altro,
ia conversione forzata dei non musulmani e il pagamento del tributo alla neo-
costituita struttura. Ancora, si evidenziava come alle dipendenze dell'anzidetta
Autorità vi fosse una vera forza armata, la milizia del Califfo, che agiva con truppe
militari, composte da
mujaheddin,
provenienti da ogni parte del mondo e nelle cui
fila confluivano, in maggioranza, combattenti sunniti, di ispirazione contraria ai
premier
sciita. L'espansione territoriale del Califfato e il dominio imposto aveva
determinato un accrescimento dei combattenti musulmani radicali che, attraverso la
Hijirah (egira)
(da intendere come abbandono delle terre di origine ritenute
appannaggio dei "miscredenti") raggiungevano i territori dello
"Stato islamico"
e si
univano alla battaglia religiosa. Si trattava di un fenomeno di rilevanza
internazionale, che aggregava militanti di diverse nazionalità. Costoro, arruolati
militarmente, erano indicati con il lessico di
"foreign fighters"
e contribuivano a
comporre una vera classe combattente che aveva risposto alla "chiamata alle armi"
rivolta non solo agli uomini, ma anche alle donne. Proprio le donne erano compulsate
e sollecitate, anche attraverso
soda! network,
a recarsi in Siria, per contribuire a
fondare la nuova società cui aspirava il Califfato. Tutto ciò contribuiva a delineare
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caratteri di una delle figure portanti nella struttura: "la donna del jihadista". Alla
figura anzidetta si riconoscevano non solo compiti di supporto alla formazione
maschile, ma non di rado funzioni proprie di reclutamento, di impiego di armi e di
gestione di altre donne, appartenenti a diverse minoranze religiose, talvolta ridotte in
schiavitù e spesso vendute come concubine ai combattenti islamici.
L'attività di raccolta dei soggetti verso la Siria, si è accertato, era gestita da un
coordinatore
che riceveva i
foreign fighters (generalmente occidentali) in Turchia,
luogo dal quale li inviava in Siria. Costui si occupava anche di fissare regole di
dislocazione territoriale dei
mujahideen.
Si era inteso come la diffusione territoriale
delle forze umane e la convergenza verso la Siria non sarebbe stata generalizzata;
documentavano più intercettazioni, infatti, che i libici, a dolo esemplificativo,
sarebbero dovuti restare nella terra d'origine per contribuire, egualmente, attraverso
il combattimento, alla causa islamica.
Le intercettazioni hanno permesso di acquisire ulteriori conoscenze e di
documentare, per altro verso, l'esistenza di veri disciplinari di comportamento. Ai
volontari era fatto divieto, innanzitutto, di portare in trasferta telefoni di nuova
generazione, che risultavano controllabili e rintracciabili in maniera capillare,
tablet
e
strumenti informatici. Erano, contrariamente, ammessi cellulari di vecchia fattura -
che permettevano le sole chiamate- e una valigia a testa: ad ogni esigenza di vita
quotidiana avrebbe provveduto la nuova realtà incorporante. Giunti a destinazione gli
uomini sarebbero stati avviati ai campi di addestramento, per circa due mesi e le
donne si sarebbero impegnate in corsi di approfondimento per lo studio del Corano,
aspetto che avrebbero dovuto, nondimeno, curare í volontari durante la preparazione
militare. Le intercettazioni davano, ancora, conto del messaggio costante degli
aderenti, sul compimento di un percorso di catarsi interioce, ottemperando al dovere
primario del musulmano di raggiungere il Califfato e di partecipare alla eliminazione
dei miscredenti.
Si è, poi, spiegato come il fenomeno avesse assunto caratteristiche di assoluta
peculiarità, poiché la lotta armata e la conquista di un territorio aveva permesso la
nascita di un sistema organizzativo sotto la direzione del Califfo, con creazione di
competenze amministrative, religiose, scientifiche e tecniche, oltre che con la
creazione di una moneta. Il primo giudice ha annotato come, nonostante il nome di
"Stato", si trattasse di una entità terroristica, organizzata alla stregua d'uno Stato,
che governava un territorio e che portava avanti il progetto del sovvertimento degli
Stati democratici, cui intendeva sostituirsi imponendo un certo tipo d'interpretazione
della "Legge islamica".
In questa logica si inscriveva la pratica del terrorismo contro strutture, interessi,
regimi avversi
e
quella delle violenze contro le minoranze religiose occidentali e
contro chiunque si fosse opposto alla purezza dell'Islam anzidetto. All'uopo la
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