Sentenza Nº 49403 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2019

Presiding JudgeLIBERATI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49403PEN
Date05 Dicembre 2019
Judgement Number49403
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Grasso Rosario, nato a Gioia Tauro il 20/07/1982
2.
Trimboli Francesco, nato a Platì il 20/02/1976
avverso la sentenza in data 23/11/2017 della Corte d'appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, l'avvocato Luca Maio, difensore di Francesco Trimboli, e
l'avvocato Guido Contestabile, difensore di Rosario Grasso, che hanno concluso
chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2017, la Corte di appello di
Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha in parte confermato e in parte
riformato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49403 Anno 2019
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 02/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Tribunale di Torino all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Rosario Grasso
e
Francesco Trimboli.
In particolare, la Corte di appello: 1) ha confermato la dichiarazione di penale
responsabilità di Rosario Grasso per il reato di partecipazione ad associazione
finalizzata al traffico di cocaina (capo A della rubrica) e per vari reati concernenti
l'acquisto, la detenzione e l'importazione di cocaina con le aggravanti della ingente
quantità, del contributo di associazioni dedite al narcotraffico operanti in Sud
America, e del concorso di tre o più persone (episodi di cui ai capi C, D, E, F, G,
nonché la condanna del medesimo alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione
e
di 30.800,00 euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave il
delitto di cui al capo C; b) in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado,
ha dichiarato la penale responsabilità di Francesco Trinnboli per il reato di
favoreggiamento reale, così riqualificata la contestazione di acquisto, detenzione
e
importazione di cocaina di cui al capo B, e lo ha condannato alla pena di due
anni e due mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata ritenuta
attiva nel corso del 2014 e fino al 2015, diretta ed organizzata da Nicola Assisi,
Patrick Assisi, Pasquale Michael Assisi ed Antonio Agresta, ed operante in Torino e
provincia, nonché in Calabria, Sud America, Spagna e Portogallo. L'episodio di cui
al capo C, commesso nel giugno 2014, riguarda il traffico di una partita di 197,400
kg. di cocaina, sequestrata nel porto di Valencia il 23 giugno 2014. L'episodio di
cui al capo D, commesso nel luglio 2014, concerne una partita di 129 kg. di
cocaina, sequestrata nel porto di Valencia il 23 luglio 2014. L'episodio di cui al
capo E, commesso tra il luglio ed il settembre 2014, attiene ad una partita di 58
kg. di cocaina. L'episodio di cui al capo F, commesso tra l'agosto ed il settembre
2014, attiene ad una partita di 88 kg. di cocaina, sequestrata nel porto di Valencia
in data 1 settembre 2014. L'episodio di cui al capo G, commesso tra l'agosto ed il
settembre 2014, attiene ad una partita di 110,7 kg. di cocaina, sequestrata nel
porto di Gioia Tauro il 16 settembre 2014.
L'affermazione di penale responsabilità degli imputati si fonda su diverse fonti
di prova, tra cui, in particolare, conversazioni e comunicazioni intercorse su
apparati
BlackBerry
e oggetto di intercettazioni.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l'avvocato Guido Contestabile, quale difensore di
fiducia dell'imputato Rosario Grasso e l'avvocato Luca Maio, quale difensore di
fiducia dell'imputato Francesco Trinnboli.
Gli indicati motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2
4,4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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