Sentenza Nº 49198 della Corte Suprema di Cassazione, 04-12-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49198PEN
Date04 Dicembre 2019
Judgement Number49198
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Cannata Felice, nato a Pietraperzia il 30.6.1961,
Tramontana Giovanni, nato a Pietraperzia il 23.8.1966,
contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16.10.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Marco
Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse
di Felice Cannata e, quanto al Tramontana, l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata limitatamente al capo M) in quanto da ritenersi assorbito dal
capo B) e l'inammissibilità del ricorso, nel resto;
udito l'Avv. Manuela Cacciuttolo, in difesa di Felice Cannata, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;
udito l'Avv. Antonio Impellizzeri, in difesa di Giovanni Tramontana, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26.10.2017, aveva riconosciuto
Giovanni Tramontana responsabile dei reati a lui ascritti ai capi B) (artt. 110 cod.
pen., 2 D. Lg.vo 74 del 2000 e 7 DL 152 del 1991) e M) (artt. 110 cod. pen.,
12quinquies DL 306 del 1992 e 7 DL 152 del 1991) della rubrica e, pertanto,
ritenute le circostanze attenuanti generiche, unificati i diversi fatti di reato nel
vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza del 10.3.2015
della Corte di Appello di Caltanissetta (irrevocabile il 17.2.2016), lo aveva
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49198 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 15/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
condannato alla pena di mesi 8 di reclusione in aumento per il capo B) e di 6
mesi di reclusione in aumento per il capo M), rideterminando così la pena
complessivamente inflitta in quella di anni 14 e mesi 8 di reclusione; aveva
inoltre riconosciuto Felice Cannata responsabile del reato a lui ascritto al capo R)
(artt. 110 e 321 cod. pen. 7 DL 152 del 1991) e, ritenute anche nei suoi
confronti le circostanze attenuanti generiche e riuniti i fatti nel vincolo della
continuazione con quelli giudicati con sentenza di 23.5.2013 della Corte di
Appello di Caltanissetta (irrevocabile 1'11.11.2016), lo aveva a sua volta
condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in aumento rispetto a quella inflitta
in quella sede, rideterminando così la pena complessiva in quella di anni 7 di
reclusione;
2.
contro la sentenza del Tribunale di Milano avevano proposto appello sia
il Tramontana (con due distinti atti di impugnazione) che il Cannata; il primo
aveva dedotto la mancanza di prova degli elementi costitutivi del delitto di frode
fiscale e, quanto al capo M), il "ne bis in idem" rispetto alla decisione del
Tribunale di Enna; aveva contestato la ritenuta esistenza della aggravante di cui
all'art. 7 del DL 152 del 1991; dal canto suo la difesa del Cannata aveva
impugnato la ordinanza dibattimentale del 27.4.2017 con cui erano stati acquisiti
i verbali di prova di altro procedimento; aveva ribadito l'eccezione di genericità
del capo di imputazione e la sua (a suo avviso non consentita ed) illegittima
modifica all'esito della discussione; aveva inoltre contestato la adeguatezza della
valutazione del materiale probatorio acquisito e la sua univocità, e da ultimo, la
aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991;
3.
con sentenza del 16.10.2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto
entrambi gli appelli, confermato integralmente la sentenza di primo grado e
condannato di conseguenza entrambi gli appellanti al pagamento delle spese
della fase;
4.
ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati lamentando:
4.1 l'Avv. Manuela Cacciuttolo, nell'interesse di Felice Cannata:
4.1.1 nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato e
da atti specificamente indicati in relazione alla ordinanza del 27.4.2017;
violazione di legge con specifico riferimento agli artt. 238bis, 468 comma 4bis,
191 e 514 cod. proc. pen., 111 Cost.: ricorda che, all'udienza del 27.4.2017 del
giudizio di primo grado, il PM aveva prodotto alcuni documenti (analiticamente
richiamati nel ricorso) che, nonostante la opposizione del difensore, erano stati
acquisiti dal Tribunale ed utilizzati ai fini della decisione; segnala che
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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