Sentenza Nº 48311 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2018

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:48311PEN
Judgement Number48311
Date23 Ottobre 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EMANUELE GAETANO nato a VIBO VALENTIA il 28/07/1975
avverso l'ordinanza del 17/07/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48311 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 13/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
IN FATTO E IN DIRITTO
1.
La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza emessa in data 17 luglio 2017 ha
dichiarato inammissibile la domanda di revisione proposta da Emanuele Gaetano.
Costui è stato condannato con decisione irrevocabile per il possesso di un'arma con
matricola abrasa rinvenuta nella autovettura da lui condotta, a bordo della quale
viaggiavano altre tre persone. Emanuele, sorvegliato speciale, tentava la fuga al
momento del controllo (ne è stata affermata la penale responsabilità anche per la
violazione degli obblighi correlati alla condizione personale).
In un procedimento separato, due dei tre coimputati sono stati assolti in secondo grado
perchè uno degli occupanti la vettura - Mazzotta Filippo - ha affermato che l'arma
(rinvenuta sotto il tappetino anteriore, lato passeggero) era nella sua esclusiva
disponibilità.
1.1 La Corte di Appello, investita della domanda di revisione, afferma che non può
trovare applicazione la disciplina del contrasto di giudicati, posto che gli estremi del fatto
- per come ricostruito nelle diverse decisioni - sono identici ed ad essere diversa è la
mera valutazione del compossesso dell'arma.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore -
Emanuele Gaetano, con deduzione di vizio del procedimento e di motivazione.
Il ricorrente afferma - in sintesi - che il contenuto della decisione emessa nel separato
giudizio è da intendersi nel senso che gli altri soggetti che viaggiavano nella vettura
erano inconsapevoli della presenza dell'arma. Da qui il contrasto sul fatto, rappresentato
dalla consapevolezza che il Mazzotta fosse armato e dalla differenza tra possesso
esclusivo e compossesso.
Le dichiarazioni del Mazzotta, pur rese nella immediatezza del fatto
/
non erano state
valutate nella decisione a carico dell'Emanuele, di cui si è chiesta la rimozione.
Dunque non si sarebbe in presenza di diversa valutazione ma di diversa ricostruzione del
fatto penalmente rilevante.
3.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1 La previsione di legge azionata dalla parte è quella contenuta al co.1,Iett. a,dell'art.
630 cod.proc.pen. secondo cui è motivo di revisione la inconciliabilità dei «fatti stabiliti a
fondamento della sentenza di condanna» con quelli stabiliti in altra decisione irrevocabile.
L'esigenza di porre rimedio all'errore giudiziario determinante la condanna sorge - in tali
ipotesi - non già in riferimento alla sopravvenienza di nuove prove (è pacifico che, nel
caso in esame, le dichiarazioni del Mazzotta erano contenute nel fascicolo relativo alla
posizione dell'odierno ricorrente) quanto in virtù di un generale principio di non contrad-
dizione dell'ordinamento, per cui lì dove un fatto è ricostruito - con autorità di giudicato -
in modo tale da porsi in contrasto insanabile con il contenuto della decisione di condanna
è quest'ultima a dover essere rimossa.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso il 13 luglio 2018
Lo sviluppo interpretativo di tale disposizione - negli arresti di questa Corte di legittimità
- è particolarmente rigoroso nel segnalare la necessità che la diversità ricostruttiva -
nelle due decisioni poste in comparazione - riguardi il fatto storico e non già le valutazioni
espresse dai diversi organi giudicanti chiamati ad interpretarne la valenza a carico dei
diversi soggetti separatamente giudicati (v. Sez. I n. 36121 del 9.6.2004, rv 229531).
Ciò perchè la possibile frammentazione dei giudizi sul medesimo episodio storico -
conseguenza della valorizzazione dei riti alternativi al dibattimento - richiede il rispetto
della
autonomia valutativa
del singolo giudicante, non essendovi più alcuna ipotesi di
pregiudizialità penale ed essendo quello della libera valutazione - con congrua
motivazione - degli elementi di prova uno dei principi generali del sistema, di pari rango
rispetto a quello della non contraddizione (sul tema v. Sez. I n. 12595 del 16.11.1998, rv
211769).
3.2 Ora, il caso in esame si caratterizza per una diversità di valutazioni, contrariamernte
a quanto affermato dal ricorrente, sul medesimo fatto storico.
Ed invero, il fatto storico è - e resta - rappresentato dalla presenza dell'arma - pronta
all'uso - all'interno della vettura su cui viaggiano i quattro soggetti separatamente
giudicati.
Rispetto a tale dato fenomenico le due decisioni poste in comparazione non presentano
alcun tratto differenziale.
La diversità sta - a ben vedere - nell'avvenuta attribuzione di fede alla affermazione
'eteroprotettiva' resa da uno dei quattro (tesa ad attribuirsi il possesso esclusivo), posto
che tale circostanza ha determinato l'assoluzione di due coimputati nel separato
procedimento.
Ma tale aspetto è propriamente valutativo e non riguarda l'ontologìa del fatto, come
espresso nel provvedimento impugnato, il che esclude la possibilità di applicare - per le
ragioni suddette - la disposizione sul contrasto di giudicati.
3.3 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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