Sentenza Nº 48061 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2019

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:48061PEN
Date26 Novembre 2019
Judgement Number48061
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi presentati da:
Rossi Giuseppe, nato a Vicenza il 18/01/1968;
Pozza Paolo, nato a Vicenza il 14/05/1968;
Marchi Ilario, nato a Recoaro Terme il 13/09/1953;
avverso la sentenza del 06/03/2019 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene
accessorie fallimentari e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Emanuele Fragasso e Fabio Pinelli, che hanno concluso
chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48061 Anno 2019
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 02/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna
di Frizzo Giampietro (non ricorrente), Marchi Ilario, Pozza Paolo e Rossi Giuseppe per il
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si contesta in particolare agli imputati,
nelle loro rispettive qualità di soci e amministratori di diritto di Ristocenter s.r.I., fallita
nel corso del 2009, i primi due, di consulente legale e amministratore di fatto della
medesima società, nonché di Immobiliare Le Betulle s.r.l. il Pozza, di socio e
amministratore di fatto di quest'ultima società e concorrente
extraneus
il Rossi, di
avere posto in essere un'operazione distrattiva avente ad oggetto il complesso
immobiliare "Corte Montegrande" in Debba, di proprietà di Ristocenter. La titolarità del
bene veniva dapprima trasferita, a titolo di conferimento in natura, ad Immobiliare Le
Betulle in occasione dell'aumento di capitale di quest'ultima, di cui la fallita acquisiva il
90,9% delle quote. Conferimento che avveniva per un valore nominale ritenuto
notevolmente inferiore a quello effettivo del compendio ceduto, a seguito
dell'imputazione al medesimo di debiti ritenuti in parte inesistenti, con particolare
riferimento a quello relativo a prestazioni professionali del Pozza in favore della fallita,
considerate comunque non pertinenti all'asset ceduto. Successivamente l'assemblea
della cessionaria estrometteva Ristocenter dalla società, senza versare alcun
indennizzo alla medesima e senza che i suoi amministratori lo richiedessero. Ulteriore
condotta distrattiva è contestata al Frezza, al Marchi ed al Pozza in merito al parziale
occultamento della somma di 300.000 euro accreditata sul conto corrente della fallita
quale ultima rata del finanziamento erogato alla medesima da Mediocredito Trentino ai
fini della realizzazione del citato complesso immobiliare; condotta che già il Tribunale
aveva ritenuto integrare un unico fatto di bancarotta congiuntamente a quella
precedentemente descritta. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte
territoriale ha invece dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice
documentale, per cui era intervenuta condanna dei soli amministratori di diritto della
fallita, escludendo di conseguenza per tutti gli imputati l'aggravante della pluralità di
fatti di bancarotta, nonché ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulla residua
circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità.
2.
Avverso la sentenza ricorrono il Marchi, il Pozza e il Rossi, con atti autonomi a firma
dei rispettivi difensori. Gli atti di impugnazione sviluppano, seppure con sfumature
differenti, motivi in larga parte sovrapponibili, che è pertanto possibile trattare
congiuntamente.
2.1 I ricorsi proposti nell'interesse del Marchi e del Pozza eccepiscono in primo luogo la
violazione dell'art. 468 c.p.p. per il tardivo deposito della lista testi del pubblico
ministero, nonché la conseguente inutilizzabilità delle prove d'accusa assunte nel corso
del dibattimento di primo grado. A fronte delle deduzioni difensive attinenti
all'inosservanza della norma citata, nonché all'erroneità della decisione del Tribunale di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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