Sentenza Nº 47813 della Corte Suprema di Cassazione, 25-11-2019

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47813PEN
Date25 Novembre 2019
Judgement Number47813
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO SEBASTIANO nato a REGGIO CALABRIA il 10/02/1992
avverso l'ordinanza del 25/03/2019 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Per Romeo e' presente l'avv. Morace Carlo del foro di Reggio Calabria e chiede
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47813 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 08/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame cautelare con la
ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate, emessa in
data 6.11.2018 dal Tribunale di Reggio Calabria ufficio GIP, con la quale
veniva applicata a ROMEO Sebastiano la misura cautelare della custodia
in carcere in relazione a ipotesi associativa di cui all'art. 416 bis
cod.pen.,per avere partecipato ad associazione criminosa 'ndranghetista
PELLE VOTTARI operante nel territorio di Reggio Calabria ma attiva, con
diverse articolazioni, in territorio nazionale ed estero e dedita tra la
l'altro al traffico di sostante stupefacenti.
In particolare a Romeo Sebastiano veniva contestata un'attività di
cooperazione negli illeciti traffici di stupefacenti, in relazione alla quale
era stata emessa altresì una diversa misura cautelare per il delitto di cui
all'art.74 Dpr 309/90, nonché un'attività di fiancheggiamento dello zio,
GIORGI Giovanni nella acquisizione di quote e partecipazioni di società
in Germania, nelle quali venivano investiti anche denari provenienti dalla
illecita attività dell'organizzazione criminale; si assumeva che nelle
suddette società la formale ripartizione delle quote non rispettava i
contributi effettivamente forniti dai partecipi, tra cui il Romeo, così da
determinare le ipotesi criminose di autoriciclaggio e di intestazione
fittizia di beni.
2. Il Tribunale del riesame, premesse alcune considerazioni sulla
origine delle indagini e sulla funzione svolta dal captatore informatico
applicato allo snnart phone di uno degli indagati di maggiore rilievo
investigativo (PELLE Domenico), e dopo avere tracciato un sunto delle
vicende che avevano condotto alla costituzione di un sodalizio, ripartito
in varie articolazioni anche internazionali, dedito al traffico di consistenti
partite di stupefacenti collegato alla famiglia ‘ndranghetista PELLE
VOTTARI, si poneva a indicare una serie di interlocuzioni, soprattutto in
ambientale, da cui risultavano evidenziati i profili dei soggetti coinvolti e
l'ambito di operatività dello stesso.
2.1 Passava poi ad esaminare il quadro di gravità indiziaria a carico di
ROMEO Sebastiano in relazione alle singole contestazioni che gli
venivano mosse nelle proto imputazioni e, preliminarmente, ad
affrontare le censure difensive relative alla identificazione del correo
nelle conversazioni captate ove gli interlocutori si riferivano a tale
Bastianeddu, fratello di "Ciccio" Romeo.
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