Sentenza Nº 47632 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47632PEN
Date22 Novembre 2019
Judgement Number47632
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPELLI MARCO nato a LUCCA il 29/07/1957
avverso la sentenza del 03/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L'Avv. Alessandro Garibotti, difensore delle parti civili costituite Barsi Riccardo e Barsi
Gianfranco quest'ultimo rappresentato dalla procuratrice generale Muzzarelli Nadia,
deposita in udienza procura speciale di nomina per Barsi Riccardo, conclusioni e nota
spese e insiste per il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle
ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio.
L'Avv. Paolo Mei, difensore di Zappelli Marco, insiste per l'accoglimento del ricorso.
t
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47632 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 10/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Lucca in data 20 dicembre 2016 - 28 gennaio 2017, all'esito di rito abbreviato,
Marco Zappelli - imputato del reato di tentato omicidio in danno di Gianfranco
Barsi, concretatosi con atti idonei e diretti in modo inequivoco a cagionarne la
morte, in particolare attingendo quest'ultimo al collo con un colpo di fucile
Beretta cal. 12, da distanza ravvicinata, procurandogli una ferita con
compromissione delle funzioni vitali, reato aggravato dal futile motivo (artt. 61,
n. 1, 56-575, 577, primo comma, n. 4, cod. pen. capo 1), e del reato di tentato
omicidio in danno di Riccardo Barsi, concretatosi, dopo lo sparo con cui aveva
colpito Gianfranco Barsi, nell'avere puntato la stessa arma da tergo in direzione
di Riccardo Barsi e nell'avere esploso un primo colpo in sua direzione e, dopo
averlo inseguito, un .secondo colpo, che per quanto sparati ad altezza d'uomo
non avevano attinto il bersaglio, reato aggravato dal motivo futile e dalla finalità
di procurarsi l'impunità dal primo delitto (artt. 61, nn. 1 e 2, 56-575, 577, primo
comma, n. 4, cod. pen. capo 2), con la recidiva, fatti commessi in Vitiana di
Coreglia Antelminelli, il 7 novembre 2015 - era stato ritenuto colpevole dei reati
ascrittigli, il secondo riqualificato come reato di cui all'art. 612, secondo comma,
cod. pen., considerati avvinti in continuazione, e, computata la diminuente del
rito, era stato condannato alla pena di anni dodici, mesi due di reclusione, con
interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'esecuzione
della pena, nonché con sua condanna al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili, liquidati in euro 500.000,00 per Gianfranco Barsi e in euro 20.000,00
per Riccardo Barsi.
1.1. Proposta impugnazione dall'imputato, la Corte di appello di Firenze, con
sentenza del 3 aprile - 29 maggio 2018, ha confermato quella di primo grado,
condannando Zappelli a rifondere le ulteriori spese alle parti civili costituite.
1.2. L'accusa, ritenuta fondata dalle decisioni sopra indicate, ha evidenziato
che Zappelli, essendo stato sorpreso mentre stava cacciando con il fucile
suindicato all'interno del fondo di proprietà di Gianfranco Barsi, che si trovava in
compagnia del figlio Riccardo Barsi, essendo stato invitato dallo stesso
Gianfranco Barsi a cacciare in un posto più distante dal coltivato, aveva puntato
l'arma in direzione di quest'ultimo e aveva esploso repentinamente da distanza
ravvicinata un colpo che aveva attinto la vittima al collo, compromettendo le sue
funzioni vitali, con la conseguenza che il ferito veniva immediatamente
ricoverato nell'ospedale di Pisa Cisanello, sottoposto a intervento chirurgico
immediato e poi collocato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, con
susseguente progressivo miglioramento, ma con postumi permanenti
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