Sentenza Nº 47290 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2019

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47290PEN
Date21 Novembre 2019
Judgement Number47290
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
MAD S.R.L.
avverso l'ordinanza del 16/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio
udito il difensore
Il difensore presente avv. Pizzutelli chiede il rigetto del ricorso del PMT riportandosi
alle memorie
il difensore presente Avv. Curti si associa alle conclusioni dell'avv. Pizzutelli
/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47290 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 09/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Roma — Sezione per il riesame, con ordinanza del 16/3/2017,
depositata in pari data, in accoglimento dell'appello presentato nell'interesse della
MAD s.r.I., ha annullato l'ordinanza con la quale, in data 16/1/2017, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la nomina di un
commissario giudiziale per la durata di sei mesi in luogo della misura interdittiva di
cui all'art. 9 d.lgs. 231\2001.
Il Tribunale ha dato atto di essersi già occupato della vicenda in occasione del
riesame presentato avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal medesimo
Giudice per le indagini preliminari e del sequestro probatorio emesso dal
Procuratore della Repubblica di Roma, trattando, in quel medesimo contesto, alcuni
appelli avverso la nomina del commissario giudiziale del tutto analoghi a quello in
discussione e, richiamato testualmente il contenuto di quel provvedimento, ha posto
in evidenza una divergenza di opinioni a livello istituzionale sulla interpretazione
della normativa applicata, ritenendola incidente sull'elemento psicologico del reato
presupposto ed escludendone, conseguentemente, l'astratta configurabilità.
Va altresì precisato che, nell'ambito di un medesimo procedimento penale, sono
stati emessi dal Tribunale del riesame tre distinti provvedimenti, separatamente
impugnati dal Pubblico Ministero procedente, registrati presso questa Corte con i
numeri 12528/2017 (riguardante, peraltro, il provvedimento che il Tribunale ha
testualmente richiamato), 13369/2017 e 13382/2017.
2.
I provvedimenti sui quali il Tribunale si è pronunciato sono stati adottati
nell'ambito di un complesso procedimento penale nei confronti di Valter LOZZA ed
altri 30 indagati.
I soggetti coinvolti sono i gestori della discarica che riceveva i rifiuti, i
responsabili delle società conferenti ed i professionisti ed i laboratori di analisi che
si ritiene abbiano eseguito le analisi dei rifiuti in maniera compiacente.
Si ipotizzano, a loro carico ed a vario titolo, come meglio specificato nella
incolpazione in atti, diversi reati:
- artt. 260 d.lgs. 152\06, 110, 81 cod. pen.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, concretatesi nel conferimento,
KT:L
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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