Sentenza Nº 47280 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2019

Presiding JudgeLIBERATI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47280PEN
Date21 Novembre 2019
Judgement Number47280
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CANCELLI GIOVANNI nato a NETTUNO il 03/03/1953
AIMATI REMIGIO nato a ARTENA il 22/08/1959
avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANLUIGI
PRATOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore presente, Avv. CHIARA FAGIOLO, in sostituzione dell'Avv. MARCO
FAGIOLO, che, riportandosi ai motivi e alla memoria depositata, ha chiesto
l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47280 Anno 2019
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 12/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 11.06.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza
10.01.2013 del tribunale di Velletri, appellata, per quanto qui di interesse, dal
Cancelli e dall'Aimati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi
gli imputati per essere il reato di truffa loro ascritto estinto per prescrizione, con-
fermando nel resto la sentenza impugnata che, per ciò che rileva in questa sede,
aveva prosciolto i medesimi dal reato di lottizzazione abusiva di cui al capo d),
perché estinto per prescrizione.
2.
Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due im-
putati, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto
dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
2.1.
Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, violazione di legge processuale in
relazione agli artt. 178, lett. c) e 179, c.p.p., per l'omessa notifica ai ricorrenti del
decreto di citazione per il giudizio di appello davanti alla Corte territoriale.
In sintesi, premesso che gli imputati avevano indicato il proprio domicilio presso
le rispettive residenze, la difesa eccepisce la nullità della notifica del decreto di
citazione del giudizio di appello in quanto notificato a mezzo fax in data 13.04.2015
presso il difensore di fiducia a norma dell'art. 157, comma 87-bis, cod. proc. pen.
Rileva, peraltro, documentandolo (v. all. 2 al ricorso), che immediatamente al mo-
mento della ricezione del fax, stesso mezzo, il difensore aveva comunicato alla
Corte d'appello la dichiarazione di non accettare la notifica per i propri assistiti; ne
discende, quindi, la nullità assoluta ed insanabile disposta dalle richiamate norme
processuali.
2.2.
Deducono i ricorrenti, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione
agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU, e 129, c.p.p., stante l'omessa motivazione
dell'impugnata sentenza.
Richiamato il disposto dell'art. 44, comma secondo, TU Edilizia, sostiene la difesa
che sia l'accertamento della responsabilità penale quanto la definitività della sen-
tenza devono essere acquisiti nel rispetto delle norme sul giusto processo ex artt.
111 Cost. e 6 Convenzione EDU. Il tribunale, nonostante l'intervenuto decorso del
termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, ha proceduto ad esple-
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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