Sentenza Nº 46740 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:46740PEN
Date15 Ottobre 2018
Judgement Number46740
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE GIORGI CLAUDIO nato il 16/03/1963
GIOVANNONI RAULO nato il 06/03/1963 a RIPARBELLA
MAGAGNI GIAMPIETRO nato il 08/11/1950 a BOLOGNA
DALLASERRA RUGGERO nato il 24/01/1950 a OSSANA
avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis,
che ha concluso per gli imputati De Giorgi e Giovannoni, chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai delitti contestati al
capo B) perché estinti per prescrizione; rigetto nel resto dei ricorsi e conferma
delle statuizioni civili; per gli imputati Magnani e Dallaserra, chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza per esser i reati estinti per
prescrizione; conferma delle statuizioni civili;
Uditi l'Avv. Andrea Cabibbo, nell'interesse delle parti civili Bandinu Raimondo,
Bellon Marilena, Brunettin Laura, Carrozzo Angelo, Coiana Leonardo, Corazza
Flavio, Cusin Renata, Garbin Mario, Lecca Franco, Leotta Giuseppe, Mattiuz Alfio,
Mattiuz Celestino, Muccignat Bortolo, Muccignat Marianella, Muscatello Roberto,
Podda Giuseppe, Saba Immacolata, Saturno Fabrizio, Saturno Vittorio, Scanu
Maria Cristina, Secci Maria Antonietta, Silvestrin Gino, Vacca Lorenzo, Viola
Vittorio, Zanon Silvia;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46740 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
Data Udienza: 14/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
I' Avv. Stefano Bortone, su delega dell'Avv. Alessandro Baracetti, nell'interesse
della parte civile Fiorella D'Andrea;
l'Avv. Paolo Mazzoni, nell'interesse delle parti civili Cosentino Maria, Giacomuzzi
Giovanni, Groppa Gigliola, Bozza Daniele, Ianeselli Massimo, Ielpo Antonio, Ielpo
Nicola, Mereghetti Luciana, Mezzanzanica Dario, Negri Elia, Olivieri Tiziano, Paris
Giorgio, Paris Silvia, Paris Alessandro, Paris Tullio, Piasenti Valentina, Piffer Pio,
Eredi Di Piffer Giovanna, Plotegheri Stefano, Salvioni Cinzia, Sandri Giorgio,
Sandri Monica, Sartori Virgilio, Serati Giampiero, Serati Luigi, Serati Mauro,
Slogo Mauro, Valle Claudio, Vettoretto Ivo, Vicentini Leone, Zamboni Iolanda,
Zeni Walter, Zuccati Claudio, Bozzo Marcello, Bozza Nives, Cipriani Andrea,
Colautti Fabio, Damo Rosa, Gasparotto Massimo, Foltran Renata, Piovesana
Giuseppe, Genovese Enrico, Malyta Annamaria, Porettin Luciano, Patella Pierluigi,
Vicenzotto Guido, Vicenzotto Zefferino, Vettoretto Paolo, Ober Alessandro;
nonché in sostituzione degli Avv. Danilo Pezzi, nell'interesse delle parti civili
Bassetti Rina, Bertagnolli Gino , Biviano Filippo, Maretti Liuba, Bosisio Emma,
Facchinelli Fabio, Bozza Annamaria, Busetti Franco, Zanoni Franco Per Effedue
Srl, Brunelli Tiziano, Cappelletti Alessandro, Condini Andreina, Cramerotti Mauro,
Cramerotti Stefano, Crestani Franco, Dallapiccola Alcide, Dalpra' Luciano,
Decarla Luisa, Demadonna Laura, Dorighi Maurizio, Ellena Ivan Massimiliano,
Ellena Vittorio, Dolzani Marta, Porretti Melchiorre, Failoni Gianluigi, Failoni
Mariella, Ferrante Paolo, Fornasa Antonietta Maria Carmen, Franceschini Paolo,
Ghezzi Alessandra, Giacomelli Dolores, Mendini Luigi, Pontalti Alberto, Osti
Alberto, Vulcan Luciana, Facchini Luciano;
e dell'Avv. Maria Rita Pisani, in difesa delle parti civili Micheluz Renato, Micheluz
Gianluca e Scartezzini Stefano;
i difensori si riportano alle conclusioni scritte che depositano unitamente alle
note spese;
Uditi l'Avv. Alberto Valenti, anche su delega dell'Avv. Renato Giorgio Vitetta, per
l'imputato De Giorgi Claudio il quale si riporta ai motivi del ricorso; l'Avv.
Saverio Del Canto per l'imputato Giovannoni Raulo il quale si riporta ai motivi
del ricorso; l'Avv. Alberto Valenti, su delega dell'Avv. Ivan Alberti, per l'imputato
Dallaserra Ruggero, il quale si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d'appello di Trento, con sentenza in data 16/05/2017,
confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale
di Trento, in data 14/04/2016, nei confronti di De Giorgi Claudio, Giovannoni
Raulo, Magagni Giampietro, Dallaserra Ruggero, in relazione ai reati loro ascritti,
di cui agli artt. 416, comma 1 e 2 cod. pen.; 81 cpv., 61 nn. 5 e 7, 110, 640 cod.
pen.
2.
Propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati.
RICORSO DE GIORGI
2.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle norme
processuali (artt. 8 e 9 cod. proc. pen.) che regolano la determinazione della
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
competenza territoriale, relativamente alla statuizione della sentenza impugnata
che ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Trento, relativamente al delitto di associazione per delinquere, eccezione già
tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado; osserva il ricorrente
come il criterio indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità (che coincide
con l'individuazione del luogo in cui sono state programmate, ideate e dirette le
attività dell'associazione) fosse stato erroneamente applicato dalla sentenza,
poiché era chiaro dall'esame degli atti che la promozione e l'ideazione delle
società, utilizzate per mettere in atto sia il programma criminale dell'associazione
che i singoli reati fine, fossero avvenuti a Roma e non a Trento poiché a Roma
era stata costituita la società Eurogest, a Roma operava l'ideatore del
meccanismo fraudolento (soggetto non imputato nel processo), a Roma
ritornavano i proventi dell'attività delittuosa.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione delle norme
processuali di cui agli artt. 169, 178 e 179, 415
bis
c.p.p. in relazione all'omessa
notifica all'imputato, residente all'estero, dell'avviso di conclusione delle indagini
(con conseguente nullità dell'udienza preliminare), della richiesta di rinvio a
giudizio e di tutti gli atti successivi, oltre che il vizio di omessa, contraddittoria e
manifestamente illogica motivazione sul punto.
Osserva il ricorrente che nessuna notifica degli atti del procedimento, a
partire da quella relativa all'avviso di conclusione delle indagini, era stata
effettuata a mani dell'imputato, che era iscritto sin dall'anno 2002 all'anagrafe
degli italiani residenti all'estero, perché residente in Svizzera; le notifiche
dell'avviso di conclusione delle indagini e della fissazione dell'udienza preliminare
erano state effettuate presso la residenza dei genitori dell'imputato in Italia; la
sentenza aveva ignorato tale circostanza,
pur
rilevabile dagli atti (avendo la
polizia giudiziaria effettuato le ricerche dell'imputato nel territorio nazionale,
comunicando il dato dell'iscrizione presso l'AIRE); aggiunge il ricorrente che un
ulteriore dato di prova discendeva dalla certificazione dello stato di detenzione
dell'imputato nello stato svizzero, per l'intero periodo in cui erano state eseguite
le notifiche; con ulteriore censura il ricorrente critica l'affermazione della
sentenza impugnata, secondo la quale la notifica del decreto di fissazione
dell'udienza preliminare era stata effettuata a mani dell'imputato, in quanto dalla
documentazione prodotta dalla difesa, emergeva che la sottoscrizione apposta
sull'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare, era quella del genitore dell'imputato, De Giorgi Vito, e
non quella dell'imputato, come era agevole desumere dalla comparazione degli
unici atti sottoscritti personalmente dall'imputato; lamenta, ancora, che gli
argomenti difensivi, illustrati con una memoria depositata nel corso del giudizio
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT