Sentenza Nº 46652 della Corte Suprema di Cassazione, 25-11-2015

Presiding JudgeESPOSITO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:46652PEN
Judgement Number46652
Date25 Novembre 2015
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Panzironi Franco, nato a Roma il giorno 11/11/1948;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale, del 03/09/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con
rinvio;
udito per il ricorrente l'Avv. Pasquale Bartolo, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28.11.2014 il G.i.p. del Tribunale di Roma dispose la
custodia in carcere di Panzironi Franco A Panzironi Franco, nella sua qualità di
componente del CDA e AD di AMA S.p.a. dal 5.8.2008 fino al 4.11.2011 e,
successivamente, quale funzionario apicale di fatto di AMA S.p.a. a libro-paga
dell'associazione, sono contestati i reati di partecipazione all'associazione di
stampo mafioso operante a Roma e nel Lazio con a capo Carminati Massimo
(capo 1 dell'imputazione) e di concorso in fatti di corruzione di cui all'art. 318
cod. pen. (nella formulazione successiva al dicembre 2012), art. 319 cod. pen.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46652 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
Data Udienza: 11/11/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
(nella formulazione antecedente e successiva al dicembre 2012), art. 353 cod.
pen. di cui ai capi 11, 12 e 13 dell'imputazione, tutti aggravati dal fine di
agevolare l'associazione mafiosa diretta dal Carminati.
2.
L'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Roma con
ordinanza del 23.12.2014 confermò il provvedimento impugnato.
3.
L'indagato propose ricorso per cassazione contro tale ordinanza,
deducendo, col primo motivo di ricorso - oggetto anche della memoria con motivi
aggiunti - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento
all'insufficienza di indizi sull'addebitata partecipazione all'associazione di stampo
mafioso diretta dal Carminati e all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991,
contestata per i reati-fine di cui ai capi 11, 12 e 13 dell'imputazione. Sarebbe
stato mancante qualunque elemento indiziario che consenta di ipotizzare che il
ricorrente abbia fornito un contributo stabile all'associazione, atteso che la stessa
ordinanza impugnata ammette che, contrariamente a quanto evidenziato
nell'ordinanza genetica della misura, Panzironi aveva avuto rapporti solo col
Buzzi, la cui storia personale, legata alle cooperative "rosse", da sempre in
contatto con l'amministrazione comunale e le società partecipate, era lontana da
quella del Carminati, col quale il Panzironi mai aveva avuto alcun rapporto o
anche il minimo contatto. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni
motivazione sul punto, nonostante la specifica censura formulata in sede di
riesame, evidenziando una intrinseca illogicità e un'irragionevole disparità di
trattamento tra la posizione del ricorrente e quella degli altri indagati - quali
l'Odevaine, il Turella, lo Schina ed il Fiscon - per i quali la partecipazione
all'associazione mafiosa e la stessa aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del
1991, erano state escluse proprio in ragione dell'assenza di contatti col Carminati
e della conseguente mancanza della consapevolezza di agire al fine di agevolare
l'associazione mafiosa. Irragionevole sarebbe stata per altro verso
l'equiparazione del Panzironi agli indagati ritenuti partecipi all'associazione sul
presupposto che essi avevano avuto contatti col Carminati (e anche, come il
Gaudenzi, col Brugia e il De Carlo), avevano frequentato i luoghi di ritrovo dei
sodali (quali la pompa di benzina di Corso Francia, gli uffici delle cooperative del
Buzzi, ecc.) e avevano usato per comunicare i telefoni cellulari "dedicati",
laddove il ricorrente non ha mai posto in essere condotte analoghe. La
motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe stata inoltre illogica allorché
deriva la conoscenza da parte del ricorrente della necessità per il Buzzi di
chiedere a Carminati l'autorizzazione per effettuare i pagamenti corruttivi dal
fatto che Buzzi, nei rapporti con altri indagati, era solito esplicitare la propria
dipendenza dal Carminati nelle decisioni di maggior rilievo. In realtà, nessun
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riferimento al Carminati si rinviene nelle conversazioni captate tra il ricorrente ed
il Buzzi. Rappresenterebbe infine un errore di diritto l'assunto in base al quale il
Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non potesse non sapere che Buzzi ha tale
forza da ottenere l'aggiudicazione delle gare in posizione di assoluta
predominanza perché rappresenta ed ha alle sue spalle l'organizzazione
criminale diretta da Carminati.
Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamentava violazione di legge e
vizio di motivazione conseguenti a travisamento delle prove relativamente alla
circostanza che all'epoca delle condotte a lui contestate ai capi 11, 12 e 13 egli
non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, perché il suo mandato quale
amministratore di AMA S.p.a. era scaduto nell'agosto 2011 e non si può
considerare rilevante il fatto che egli abbia interloquito sulle nomine degli
incarichi apicali di AMA S.p.a. poi attribuiti a Anelli e Fiscon. Nè rilevanti
potevano ritenersi sul piano indiziario i bonifici che le cooperative avrebbero fatto
alle fondazioni Nuova Italia e De Gasperi, poiché nulla agli atti collegava quei
contributi alle gare cui si riferiscono le contestazioni.
Col terzo motivo di ricorso Panzironi lamentava infine violazione di legge e
mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta
esistenza di esigenze cautelari, tratta da fatti estranei al procedimento e attinenti
a notizie di stampa relative alla cd. "parentopoli romana".
4.
la Corte suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza n.
24536 del 16.4.2015, dep. il
9.6.2015, fra l'altro, rigettò il ricorso di Panzironi
Franco.
5.
Con ordinanza 1.6.2015 il G.I.P. del Tribunale di Roma rigettò l'istanza di
revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei
confronti di Panzironi Franco, persona sottoposta ad indagini per associazione di
tipo mafioso, corruzione e turbativa d'asta.
6.
L'indagato propose appello ma il Tribunale di Roma, Sezione per il
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con ordinanza del
03/09/2015, confermò il provvedimento impugnato.
7.
Ricorre per cassazione la persona sottoposta ad indagini, tramite il
difensore, deducendo:
1. mancanza, illogicità e contraddittorietà interna ed esterna della
motivazione e violazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in quanto,
avendo l'indagato reso dichiarazione a carico di altri indagati (Alemanno,
Buzzi e Visconti) ed avendo sporto denunzie per calunnia a carico di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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