Sentenza Nº 46340 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2013

Presiding JudgeZECCA GAETANINO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:46340PEN
Date20 Novembre 2013
Judgement Number46340
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
Stefani Sergio Maria, nato a Roma 1'08/05/1982
avverso l'ordinanza emessa 1'08/02/2013 dal Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Caterina Calia, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Sergio Maria Stefani ricorre avverso l'ordinanza emessa
1'08/02/2013 dal Tribunale di Milano, con la quale è stata rigettata una richiesta
di riesame avanzata nell'interesse dello stesso Stefani in relazione all'ordinanza
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46340 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MICHELI PAOLO
Data Udienza: 04/07/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
applicativa della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal G.i.p. dello
stesso Tribunale in data 09/01/2013 (ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, dopo
una prima ordinanza restrittiva emessa dalla A.G. di Perugia): il ricorrente risulta
sottoposto a indagini per i delitti di cui agli artt.
270-bis
e 302 cod. pen.
(nell'ipotesi della istigazione, come riqualificato l'addebito, inizialmente formulato
come concorso diretto in una serie di attentati rilevanti
ex
art. 280 cod. pen.,
dalla stessa decisione impugnata), aggravati ai sensi dell'art. 4 della legge n.
146 del 2006. In particolare, si assume che lo Stefani sia membro di una
presunta associazione sovversiva di matrice anarco-insurrezionalista denominata
"Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale", avente
carattere di transnazionalità, connotata da iniziative propagandistiche (anche
via
web)
e dal ricorso ad attentati ed azioni violente con uso di armi e materie
esplodenti, sia in Italia che all'estero.
L'assunto della difesa, già a proposito della valutazione delle caratteristiche
obiettive della struttura all'interno della quale il prevenuto avrebbe operato, è
tuttavia nel senso dell'impossibilità di considerare la F.A.I. dotata di una stabile
organizzazione, requisito imprescindibile per potersi affermare la sussistenza del
reato sanzionato dall'art.
270-bis
cod. pen.: infatti, richiamando gli stessi
riferimenti giurisprudenziali citati nel provvedimento impugnato, il ricorrente
lamenta che se è vero che questa Corte aveva affermato l'esistenza di gravi
indizi di colpevolezza quanto al delitto
de quo
decidendo sulle istanze
de libertate
presentate da alcuni soggetti che si assumevano aderenti alla F.A.I. in un
procedimento già pendente presso la A.G. di Terni, va considerato che in quello
stesso procedimento il giudizio di merito è stato definito nel febbraio 2013 dalla
Corte di assise di appello di Perugia con la totale riforma della sentenza di primo
grado, escludendosi la sussistenza del reato anzidetto. A tale proposito, il
difensore dello Stefani segnala fra l'altro come non possa condividersi la tesi
accusatoria - già esposta in quel giudizio - secondo cui basterebbe utilizzare la
sigla di un'associazione che si sappia esistente, per esserne ritenuti partecipi (sul
presupposto dell'assenza di figure apicali all'interno di quella struttura, preposte
a valutare se taluno abbia i requisiti per esservi ammesso).
2. Nello specifico della attuale posizione dello Stefani, si lamenta che il
Tribunale di Milano avrebbe cercato di dimostrare sia l'attribuibilità alla F.A.I. di
una struttura idonea a ritenere configurabili i reati ipotizzati, sia il ruolo di vertice
che l'indagato vi avrebbe rivestito: ciò, tuttavia, sarebbe stato esposto nella
decisione impugnata riproducendo una serie di documenti del tutto disparati,
riferibili ad un lungo lasso temporale e di incerta riferibilità a soggetti
determinati. Al contrario, numerose altre pronunce, il cui contenuto viene
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