Sentenza Nº 46312 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2013

Presiding JudgeBRUSCO CARLO GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2013:46312PEN
Date20 Novembre 2013
Judgement Number46312
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUSEPPE CALABRIA N. IL 17/02/1980
avverso l'ordinanza n. 132/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 07/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteltentite le conclusioni del PG Dott. 92-ck
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46312 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 05/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza resa
all'udienza camerale del giorno 7.10.2011 rigettava
l'istanza di riparazione presentata da Calabria
Giuseppe per ingiusta detenzione
La Corte territoriale rigettava l'istanza,
dal
momento che il Calabria non aveva ottemperato
all'invito di integrare la documentazione presentata.
Calabria Giuseppe, a mezzo del suo difensore,
proponeva quindi ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro e
concludeva chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente censurava l'ordinanza impugnata per
violazione ed erronea applicazione della legge penale
e difetto di motivazione in quanto, a suo avviso, nel
caso di insufficiente documentazione prodotta
dall'istante circa la fondatezza della domanda,
spetta al giudice integrarla mediante l'acquisizione
di ufficio degli atti necessari a dimostrare la
sussistenza o meno delle cause ostative al
riconoscimento del diritto alla riparazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero
di rigettarlo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti dalla lettura del provvedimento
impugnato che la Corte territoriale, su richiesta
della
difesa
dell'istante,
aveva
rinviato
il
procedimento
per
consentirgli
la
produzione
dell'ordinanza di sostituzione della custodia in
carcere con gli arresti domiciliari e del verbale di
interrogatorio, documenti non allegati all'istanza.
La parte però non aveva provveduto all'indicato
incombente e non era comparsa all'udienza senza nulla
addurre.
Pertanto la Corte territoriale ha fatto corretta
applicazione del principio, di recente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui,
ispirandosi pur sempre la procedura per la
riparazione della ingiusta detenzione alle regole del
processo civile, allorquando l'autorità procedente
abbia demandato alla parte l'acquisizione e
produzione di documentazione integrativa, questa deve
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
provvedervi o, quanto meno, allegare le ragioni
dell'impedimento sollecitando i poteri acquisitivi
del giudice, dovendosi, in difetto, ritenere non
provati i presupposti e rigettare la domanda (cfr,
sul punto, Cass., Sez.4, 13.12.2011, Minardi; Cass.,
Sez.4, 20.052000, Mannino).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali. In considerazione delle
caratteristiche della controversia, trattandosi di
rigetto per motivi procedurali, si ritiene di
compensare le spese tra le parti.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Compensa le spese
tra le parti.
Così deciso in Roma il 5.11.2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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