Sentenza Nº 46021 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2021

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2021:46021PEN
Date16 Dicembre 2021
Judgement Number46021
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/7/1970,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 15/9/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e iP ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha
rigettato una pluralità di reclami proposti, ai sensi dell'art.
35-bis
Ord. pen.,
nell'interesse di Alessio Attanasio, detenuto sottoposto al re
-
gime dell'art. 41-bis
Ord. pen., avverso altrettanti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di
Udine e segnatamente: il decreto n. 2020/982 in data 6/3/2020, che aveva
dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere, in pendenza della relativa
v
impugnazione, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare
dell'isolamento per sette giorni, in quanto non prevista dall'ordinamento
penitenziario (reclamo n. 3); l'ordinanza n. 2020/317 del 25/3/2000, che aveva
rigettato il reclamo
ex
art.
35-bis
Ord. pen., relativo alle modalità delle
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46021 Anno 2021
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 21/10/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
perquisizioni ordinarie in occasione dell'accesso ai passeggi, per essere stato
Attanasio costretto, in tale occasione, alla cd. alzata dei piedi, modalità non
prevista nella circolare del D.A.P. in materia e asseritamente lesiva della dignità
del detenuto (reclamo n. 4); il decreto n. 2020/1261 del 3/4/2020, che aveva
dichiarato inammissibile il reclamo avanzato in relazione al trattenimento, da parte
del direttore dell'istituto penitenziario, di una corrispondenza contenuta nel vaglia
spedito dalla madre di Attanasio senza avvisare l'Autorità giudiziaria competente
(reclamo n. 5); l'ordinanza n. 318/2020 del 25/3/2020 che aveva respinto un
reclamo riguardante la richiesta di disapplicazione dell'art. 16.3 della Circolare del
D.A.P. in data 2/10/2017, disciplinante le modalità di esecuzione dei colloqui
telefonici con i difensori dei detenuti sottoposti al regime differenziato (reclamo n.
6); il decreto n. 2020/1377 del 22/4/2020 c:on cui il Magistrato di sorveglianza di
Udine aveva dichiarato non doversi procedere sul reclamo relativo alla mancata
consegna di un pacco, avendo in realtà la direzione, ottenuto il parere della D.D.A.,
provveduto alla consegna in data 27/3/2020 (reclamo n. 7); il decreto n.
2020/1370 del 21/4/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere in relazione
alla richiesta di inserire nel cd. modello 72 le buste da lettera medie (reclamo n.
9);
il decreto n. 2020/1231 del 30/3/202C, che aveva rigettato la richiesta del
detenuto di ricevere dall'Amministrazione una mascherina sterilizzata (reclamo n.
10);
il decreto n. 2020/1262 del 10/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo
alla mancata consegna dell'elenco dei libri della biblioteca centrale (reclamo n.
11);
il decreto n. 2020/404 del 15/4/2020, che aveva dichiarato non doversi
procedere in relazione a un reclamo avente ad oggetto il divieto di ricevere denaro
a mezzo di bonifico (reclamo n. 12); il decreto n. 2020/1269 del 10/4/2020, che
aveva rigettato un reclamo avente ad oggetto le disposizioni che prevedono la
consegna al mattino e il ritiro alla sera degli oggetti necessari a cuocere i cibi
(reclamo n. 13); l'ordinanza n. 2020/385 dell'8/4/2020, che aveva rigettato il
reclamo relativo ad una denuncia-querela sporta nei confronti degli operatori
penitenziari a seguito dell'apposizione di un timbro per il visto di censura su una
missiva proveniente dal Garante regionale dei diritti dei detenuti (reclamo n. 14);
l'ordinanza n. 380/2020 del 8/4/2020, che aveva rigettato il reclamo avente ad
oggetto l'apertura a 90° delle ante della finestra del corridoio (reclamo n. 15); il
decreto n. 2020/1351 del 21/4/2020, che aveva rigettato il reclamo relativo a
tempi e modalità di effettuazione della battitura delle inferriate delle camere di
detenzione (reclamo n. 18); il decreto n. 1084/2020 del 18/3/2020, che aveva
disposto la proroga, per la durata di tre mesi, della sottoposizione al visto di
controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare in partenza e in arrivo
(reclamo n. 19); il decreto n. 2020/1544 del 14/5/2020, che aveva dichiarato
inammissibile il reclamo avente ad oggetto il rigetto della richiesta di non utilizzare
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