Sentenza Nº 42093 della Corte Suprema di Cassazione, 31-12-2021

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:42093CIV
Date31 Dicembre 2021
Judgement Number42093
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto: domanda di concordato
ex art.161 co.6 l.f.
professionista advisor contabile -
mancato deposito di piano e
proposta alla scadenza rinuncia
alla domanda inammissibilità -
fallimento prededuzione del
credito - questioni
Composta dai Magistrati
ADELAIDE AMENDOLA -Primo Presidente f.f.-
BIAGIO VIRGILIO -Presidente Sezione-
DANILO SESTINI -Consigliere-
LUCIO NAPOLITANO -Consigliere-
MASSIMO FERRO -Rel. Consigliere-
FABRIZIA GARRI -Consigliere-
MAURO DI MARZIO -Consigliere-
ALBERTO GIUSTI -Consigliere-
ANTONELLO CONSENTINO -Consigliere-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1140-2020 proposto da:
SIGNORINI MARCO, rappr. e dif. dall’avv. Stefano Sarzi Sartori
stefano.sarzisartori@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv.
Rita Gradara, in Roma, largo Somalia n.67 come da procura in calce all’atto;
R.G.N.1140/2017
Ud. 14.12.2021 SU
Firmato Da: CAMPOLI PAOLA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 156d6c0d8fd020a3f96148421e720ab0 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e
Firmato Da: AMENDOLA ADELAIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e7244c92b030e440cbdb75bc42c5a55
Civile Sent. Sez. U Num. 42093 Anno 2021
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FERRO MASSIMO
Data pubblicazione: 31/12/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 2 di 45
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI &. C. S.A.S., nonché di Ilenia
Ronchi, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Fausto Amadei
fausto.amadei@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Aldo
Simoncini, in Roma, via della Giuliana n.72 come da procura in calce all’atto;
- controricorrente -
per la cassazione del decreto Trib. Mantova 30.11.2016, n. 2531/2016 in R.G.
4745/2015;
lette le memorie del ricorrente e del Pubblico Ministero;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 dicembre 2021 dal
consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis.
RITENUTO IN FATTO
1. MARCO SIGNORINI impugna il decreto Trib. Mantova 30.11.2016, n.
2531/2016 in R.G. 4745/2015 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo
avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA
RONCHI &. C. S.A.S., nonché di Ilenia Ronchi [FALLIMENTO] che, a sua volta,
aveva respinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per
come avanzata in prededuzione;
2. ha premesso il decreto impugnato che: a) l’opponente, dottore
commercialista, aveva domandato in via principale l’ammissione al passivo in
prededuzione per 38.064 e, in subordine, per 31.200 con il privilegio
dell’art.2751bis n.2 c.c. e 6.864 in chirografo per IVA; b) l’ammissione al
passivo era stata disposta per la minor somma di 15.000 (per attività
professionale non conclusa e finalizzata alla predisposizione della proposta e del
piano di concordato mai formulata), oltre a 600 per contributo previdenziale, in
privilegio e 3.432 per IVA in chirografo; c) l’esclusione della prededuzione si
fondava sull’inammissibilità della proposta di concordato, aggiungendosi la
reiezione della restante parte del credito (non riconosciuto per 19.032); d)
l’attività dedotta svolta tra febbraio e marzo 2014 e dunque durante la
pendenza di domanda prenotativa ex art.161 co.6 l.f. - - aveva titolo nel richiamo
Firmato Da: CAMPOLI PAOLA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 156d6c0d8fd020a3f96148421e720ab0 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e
Firmato Da: AMENDOLA ADELAIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e7244c92b030e440cbdb75bc42c5a55
Numero registro generale 1140/2017
Numero sezionale 621/2021
Numero di raccolta generale 42093/2021
Data pubblicazione 31/12/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 3 di 45
ad un contratto di consulenza professionale di advisor contabile, in assistenza alla
società e al relativo legale incaricato degli atti preparatori necessari per
predisporre proposta e piano di un concordato preventivo; e) la società, venuta
meno la disponibilità della famiglia di riferimento ad apportare nuova finanza,
aveva poi (ed in realtà) rinunciato al concordato, conseguendone la dichiarazione
di fallimento;
3. il tribunale, nel rigettare l’opposizione, ha ritenuto che: a) a chiarimento
della svista in cui era incorso il giudice delegato, il riferimento normativo corretto
doveva intendersi all’art.162 l.f., poiché alla omessa presentazione della proposta
e del piano era seguita la rinuncia ad una domanda divenuta inammissibile; b) il
diniego della prededuzione derivava dalla mancanza di un beneficio, arrecato alla
procedura concorsuale come accrescimento dell’attivo e salvaguardia della sua
integrità, del tutto assenti nella prestazione professionale resa prima del
fallimento da un professionista quando ormai la domanda era inammissibile, per
mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi di completamento ovvero,
come nel caso, rinuncia, essendosi accertata la impossibilità di formulare
qualsiasi ipotetica proposta; c) la rinuncia interrompeva il carattere funzionale
(ovvero di concreta funzionalità) della prestazione, facendo che la proposta di
concordato preventivo cui ineriva non era utile ai fini dell’accesso ad una soluzione
della crisi d’impresa alternativa al fallimento; d) l’attività professionale era stata
peraltro resa nella vigenza dell’art.11 co.3 quater del d.l. 23 dicembre 2013,
n.145, norma interpretativa dell’art.111 co.2 in relazione ai concordati con
riserva, esplicitandosi che, per essi, la prededuzione spettava alla condizione che
proposta, piano e documentazione di cui all’art.161 co. 2 e 3 l.f. fossero presentati
nel termine dato dal giudice e che la procedura venisse aperta in continuità con
la domanda ai sensi dell’art.163 l.f., senza che potesse avere rilevanza la
successiva abrogazione disposta con l’art. 22 co.7 del d.l. 24 giugno 2014, n.91,
anzi confermativa della ricostruzione restrittiva seguita;
4. il ricorso è su tre motivi, avendo ad esso resistito il fallimento con
controricorso, illustrato da memoria; a seguito di richiesta del Procuratore
generale in vista della camera di consiglio dell’11 marzo 2021, la Prima Sezione
civile, all’esito e dunque con ordinanza 23 aprile 2021, n.10885, ha rimesso gli
atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, poi disposta;
Firmato Da: CAMPOLI PAOLA FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 156d6c0d8fd020a3f96148421e720ab0 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e
Firmato Da: AMENDOLA ADELAIDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e7244c92b030e440cbdb75bc42c5a55
Numero registro generale 1140/2017
Numero sezionale 621/2021
Numero di raccolta generale 42093/2021
Data pubblicazione 31/12/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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