Sentenza Nº 41963 della Corte Suprema di Cassazione, 11-10-2019

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:41963PEN
Judgement Number41963
Date11 Ottobre 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Antonini Antonio, nato a Roma il 22/02/1959
2.
Antonini Roberto, nato a Roma il 23/08/1984
3.
Di Rocco Ermanno, nato a Roma 23/06/1970
4.
Faina Alessandro, nato a Roma il 30/05/1990
5.
Tamburini Venanzo, nato a Monte Cavallo il 05/06/1953
avverso la sentenza del 20/12/2018 della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De
Masellis che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Antonini Antonio, Di Rocco
Ermanno e Tamburini Venanzo, per l'annullamento con rinvio della sentenza e
rigetto nel resto per Antonini Roberto, per l'annullamento con rinvio e
inammissibilità nel resto per Faina Alessandro;
udito l'avvocato Moiraghi Eleonora Nicla, difensore di fiducia di Antonini Antonio
e Antonini Roberto che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Gianluca Ciampa, difensore di fiducia di Tamburini Venanzo e
Di Rocco Ermanno, che insiste nell'accoglimento dei motivi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41963 Anno 2019
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: AMOROSO RICCARDO
Data Udienza: 10/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito l'avvocato Fabrizio Merluzzi, difensore di fiducia di Tamburini Venanzo e
quale sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Cincioni, difensore di fiducia
di Faina Alessandro, che insiste e si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma, ha confermato
le condanne pronunciate con la sentenza del 18/11/2017 dal Gip del Tribunale di
Roma nei confronti di Tamburini Venanzo, Antonini Antonio e Di Rocco Ermanno,
per il delitto di associazione per delinquere loro ascritta al capo A) finalizzata
all'importazione, all'acquisto, trasporto e distribuzione e vendita di sostanza
stupefacente del tipo cocaina e hashish, importata attraverso collegamenti con
organizzazioni estere con sede in Guatemala e Sud America, ritenuta operativa
in Roma dal settembre 2003, per il Tamburini in qualità di capo e per gli altri
due di partecipi, previa esclusione dei ruoli di organizzatore, originariamente
ascritti anche a costoro, ha assolto Antonini Antonio dal reato ascrittogli al capo
f) per non avere commesso il fatto, ha poi escluso l'aggravante di cui all'art. 80
d.P.R. 309/90 in relazione ai capi b),c), d) e), f), ascritti a Tamburini e Antonini
Antonio, nonchè l'aggravante dell'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90, per
quest'ultimo capo, riducendo le pene inflitte a Tamburini ad anni sedici di
reclusione, ad Antonini Antonio ad anni dieci e mesi otto di reclusione, a Di
Rocco Ermanno ad anni dieci di reclusione e ad Antonini Roberto ad anni cinque
e mesi quattro di reclusione ed euro 32 mila di multa; inoltre in accoglimento
delle richieste di concordato avanzate ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ridotto
le pene irrogate a Faina Alessandro ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed
euro 32 mila di multa, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi proposti dal
predetto Faina, confermando nel resto le ulteriori statuizioni, previa sostituzione
dell'interdizione perpetua con quella temporanea nei confronti del ricorrente
Faina e di altri coimputati non ricorrenti.
Più precisamente, Tamburini Venanzo e Antonini Antonio sono stati ritenuti
responsabili, oltre che dell'associazione per delinquere ascritta al capo A), dei
singoli reati-fine di importazione dal Guatemala (capi B, C, D) e dei reati di
importazione sempre dal Gguitemala di cui ai capi E), F), nonché il solo Tamburini
• del reato di cui al capo G) di una ulteriore importazione dal Venezuela.
Tutti i predetti reati sono stati contestati in concorso con altri sodali riconosciuti
con soprannomi convenzionali non identificati oltre che con altri soggetti per i
quali si procede separatamente, con l'aggravante di cui all'art. 4, comma 1, L.
146/2006.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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