Sentenza Nº 40982 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:40982PEN
Date24 Settembre 2018
Judgement Number40982
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia
nel procedimento a carico di
1. Mizanur Rahaman, nato in Bangladesh il 25/06/1986
avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte di appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato;
udito il difensore di Rahaman Mizanur, avv. Giovanni Carlucci, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, con conseguente
conferma della sentenza della Corte di appello di Brescit.
Penale Sent. Sez. U Num. 40982 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 21/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Mantova che aveva dichiarato Rahaman Mizanur colpevole del delitto
di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett.
d),
d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione delle attenuanti
generiche e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena
di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 100.000 di multa, derubricata la
condotta contestata nel reato di cui all'art. 12, comma 1, T.U. imm.,
rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa,
concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo l'imputazione, Mizanur, in concorso con altri soggetti, aveva
compiuto una pluralità di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del predetto testo unico, di 131 cittadini
stranieri, ottenendo fraudolentemente il rilascio di nulla osta al lavoro e visti di
ingresso mediante presentazione di domande false e deposito di documentazione
fittizia.
La Corte territoriale, dopo aver respinto i motivi di appello relativi alla
responsabilità dell'imputato (che in questa sede non è in discussione), aderiva
all'interpretazione secondo cui la fattispecie dell'art. 12, comma 3, T.U. imm.
richiede l'effettivo ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato,
cosicché, se esso non avviene, come nel caso di specie, gli atti diretti a
provocarlo sono puniti in forza del primo comma del medesimo articolo.
2.
Ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello
di Brescia, deducendo erronea applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, T.U. imnn.
Il ricorrente contestava l'orientamento adottato dalla Corte territoriale, che
ritiene la fattispecie del terzo comma una ipotesi autonoma di reato che
presuppone l'avvenuto ingresso dello straniero nel territorio dello Stato: il
ricorrente rimarcava che le condotte descritte nel terzo comma sono le
medesime del primo comma, ma vengono punite con maggiore severità per le
modalità che le connotano, prescindendo dall'avvenuto ingresso.
Alcune delle ipotesi elencate dal terzo comma non contemplano tale
ingresso e anche quella di cui all'art. 12, comma 3, lett.
a)
T.U. innm. si
riferisce
ai «fatti» descritti nella prima parte del comma e, quindi, anche al compimento
di «atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato».
Il ricorrente concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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