Sentenza Nº 40797 della Corte Suprema di Cassazione, 06-10-2023

Presiding JudgeSARNO GIULIO
ECLIECLI:IT:CASS:2023:40797PEN
Judgement Number40797
Date06 Ottobre 2023
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento Lavanderia Giglio S.n.c.
avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Guglielmo Fiacco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso;
Penale Sent. Sez. U Num. 40797 Anno 2023
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 22/06/2023
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha
rigettato l'appello cautelare proposto dalla Curatela del Fallimento Lavanderia
Giglio S.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva
rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale
sociale della Diesse Immobiliare S.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un
immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti,
intestato a Di Stefano Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data
22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di
Di Stefano Antonio, Di Stefano Giuseppe ed Orlando Emma per il delitto di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 d.lgs. 10
marzo 2000, n. 74.
1.1. Nell'occasione il Tribunale ha premesso che l'impugnazione del
provvedimento di rigetto della istanza di dissequestro è stata argomentata da
parte della ricorrente Curatela in funzione della sua ritenuta erroneità per non
essere state considerate le vicende connesse all'avvenuta dichiarazione del
fallimento della Lavanderia Giglio S.n.c., intervenuta già con sentenza del 10
gennaio 2019, per effetto della quale il Di Stefano sarebbe stato privato della
amministrazione e della disponibilità dei beni sociali.
1.2. Dando poi atto che la questione involge la tematica dei rapporti fra il
sequestro preventivo in materia di reati tributari ed il fallimento della impresa da
essi coinvolta, richiamato il contenuto della ordinanza con la quale era stata
rigettata la istanza di dissequestro, ha concluso affermando che, «in una
fattispecie quale è quella ora in esame, «il sequestro preventivo [...] prevale sui
diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura
concorsuale [•..] attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia
è finalizzato il sequestro, per cui il rapporto fra il vincolo imposto dall'apertura
della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto
a favore della seconda misura».
1.3. In motivazione il Tribunale di Pescara, che pure dà atto della esistenza
sul punto di diversi indirizzi interpretativi, ha ricordato come l'orientamento da
esso fatto proprio è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione, la quale ha affermato la prevalenza del sequestro preventivo
sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura
concorsuale anche qualora la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del
sequestro (la sentenza espressamente richiamata dal Tribunale è quella di Sez. 3,
n. 3575 del 01/02/2022, Commisso, Rv. 283761 - 01).
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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