Sentenza Nº 40354 della Corte Suprema di Cassazione, 30-09-2013

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:40354PEN
Judgement Number40354
Date30 Settembre 2013
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sciuscio Mara, nata a Termoli il 16/10/1979
avverso la sentenza del 05/04/2012 dalla Corte di appello dell'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Rocco Marco Blaiotta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carlo Destro, che
ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Roberto De Angelis, che ha concluso chiedendo
l'annullamento senza rinvio.
Penale Sent. Sez. U Num. 40354 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 18/07/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Sulmona ha affermato la
responsabilità di Mara Sciuscio in ordine al reato di furto aggravato di cui agli
artt. 624 e 625,comma primo, n. 2, cod. pen.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello dell'Aquila.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l'imputata sottraeva dagli
scaffali di un grande magazzino denominato Oviesse alcuni capi d'abbigliamento
per bambini ed un
top
da donna privi di placche antitaccheggio, li occultava in
una grande borsa che appariva piena, passava la cassa senza pagare, usciva
dall'esercizio e veniva fermata dai Carabinieri cui era nota per precedenti,
analoghi illeciti. Nell'occultamento della merce è stata ravvisata l'aggravante
dell'uso di mezzo fraudolento di cui al richiamato art. 625. Si è ritenuto che tale
condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, abbia costituito un espediente utile
per eludere i controlli visivi del personale e superare le casse senza essere
fermata.
2.
Ricorre per cassazione l'imputata deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta la mancanza, contraddittorietà,
manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza della
circostanza dell'uso del mezzo fraudolento. Si argomenta che l'aggravante in
questione richiede un comportamento ingegnoso, un sotterfugio o un particolare
accorgimento che abbia consentito all'autore del reato di eludere o superare gli
ostacoli materiali o personali volti ad impedire la sottrazione del bene. La
ratio
della detta circostanza va ricercata nell'intenzione del legislatore di colpire con
una sanzione più grave l'agente che, mostrando particolari capacità criminose,
riveli una spiccata pericolosità sociale.
Tale situazione non si configura nel caso specifico. L'imputata non ha
rimosso le placche antitaccheggio in quanto gli abitini rubati ne erano privi, ed
ha potuto facilmente raggiungere l'uscita dell'esercizio. Inoltre, il mero
occultamento della cosa sottratta, non rappresentando un elemento in più
rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione, non configura
l'aggravante in questione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce che, esclusa la detta aggravante, il
reato è perseguibile a querela, che nella specie è irrituale. Il documento è stato
redatto dalla responsabile del supermercato, senza affermare né allegare la
qualifica di legale rappresentante dell'esercizio. Neppure è stata prospettata la
veste di institore, cui in alcune pronunzie di legittimità si attribuisce rilievo ai fini
della legittimazione a proporre querela.
2
-------'1
R.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT