Sentenza Nº 39952 della Corte Suprema di Cassazione, 30-09-2019

Presiding JudgeACETO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:39952PEN
Date30 Settembre 2019
Judgement Number39952
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Radin Walter, nato in Croazia il 30 luglio 1956
Petrol Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante
anche nei confronti di Comune di Messina e World Wildlife Found (parti civili)
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 17 luglio 2017
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente all'associazione per delinquere, e per il rigetto nel resto del ricorso;
udita, per la parte civile WWF, l'avv. Aurora Notarianni, che ha depositato
conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'avv. Bartolomeo Romano, per Radin, e l'avv. Rosario Sansone, per Petrol
Lavori s.p.a.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39952 Anno 2019
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 16/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza del 17 luglio 2017, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente
riformato la sentenza emessa il 6 marzo 2015 dal Gup del Tribunale di Messina all'esito di
giudizio abbreviato, che aveva condannato l'imputato odierno ricorrente, anche al
risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per i reati di cui: 1) all'art. 416 cod.
pen. per essersi associato con altri soggetti allo scopo di commettere delitti concernenti il
traffico illecito di rifiuti speciali; 2) agli artt. 110 cod. pen. e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006
perché, in concorso con altri soggetti, al fine di conseguire un profitto consistito nel non
dover sopportare i costi dovuti al corretto smaltimento dei rifiuti, aveva abusivamente
gestito ed occultato ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, per un traffico
complessivo di oltre kg 2.253.000,00 di rifiuti costituiti da materiale abrasivo di scarto
prodotto dall'attività di sverniciatura delle navi; 3) agli artt. 110 e 434 cod. pen. perché,
in concorso con altre persone e con le condotte descritte ai capi precedenti, aveva
commesso fatti diretti a cagionare un disastro ambientale con pericolo per la pubblick,
incolumità, avendo immesso nell'ambiente i predetti rifiuti, in parte sotterrati in aree
attigue a torrenti; 4) agli artt. 110, 81 cod. pen. e 256, comma 1, lettere
a)
e
b),
del
d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, aveva raccolto, trasportato e smaltito illecitamente il
materiale abrasivo di scarto prodotto dai lavori di sabbiatura delle carene delle navi
effettuati nel cantiere della Palumbo s.p.a; 5) agli artt. 81, secondo comma, 110 cod.
pen., 6, lettere
a)
e
b),
del d.l. n. 172 del 2008 per avere, in concorso con altri soggetti e
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, depositato in tempi diversi il materiale
di scarto predetto in siti non autorizzati. Con la stessa sentenza è stata anche affermata la
responsabilità della Petrol Lavori s.r.l. per l'illecito ammnistrativo di cui agli artt.
24-ter,
comma 2, e
25-undecies
del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati dei capi 1), 2), 5),
commessi a suo vantaggio da Radin e altri. La Corte d'appello di Messina, per quanto qui
rileva, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 4) per intervenuta prescrizione e ha
rimodulato in diminuzione la pena applicata all'imputato.
2.
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione di legge e il
vizio di motivazione in ordine agli artt. 125, 246, cod. proc. pen. e 223, disp. att. cod.
proc. pen. La Corte d'appello avrebbe illegittimamente ritenuto utilizzabili le prove
acquisite con l'accertamento tecnico eseguito sui rifiuti rinvenuti, senza tenere in
considerazione le pronunce di una parte della giurisprudenza secondo cui, in caso di
accertamenti tecnici irripetibili, dall'omesso avviso all'interessato discende l'assoluta
inutilizzabilità dei risultati delle analisi in sede penale, non ovviabile neppure raccogliendo A
.),
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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