Sentenza Nº 37657 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeSARNO GIULIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37657PEN
Judgement Number37657
Date12 Settembre 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GIBILISCO ROSA, nata a Siracusa il 26/03/1964,
avverso la ordinanza del 09/08/2018 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Donatella Galterio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Corrado Adernò, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9 agosto 2018 il Tribunale di Catania, adito in sede
di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta
nei confronti di Rosa Gibilisco indagata per reati tributari.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37657 Anno 2019
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 07/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. Avverso il suddetto provvedimento Rosa Gibilisco ha proposto, per il
tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, affidando il gravame a
cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito agli artt. 293, 294 e 178 lett. c) cod. proc. pen. , l'inefficacia della misura
cautelare per non essere stato il difensore tempestivamente avvisato del
deposito degli atti e della fissazione dell'interrogatorio alle ore 12, del quale
aveva ricevuto notizia via
"pec"
solo alle ore 9.15, non superabile attraverso la
richiesta di un differimento posto che il GIP aveva preannunciato che avrebbe
differito l'incombente di sole due ore, di certo insufficiente alla disamina di ben
6.000 pagine di atti, senza che il Tribunale del Riesame avesse spiegato come la
suddetta comunicazione potesse ritenersi tempestiva.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata trasmissione al Tribunale del
riesanne di tutti gli atti sottoposti al GIP per l'emissione della misura cautelare.
Deduce, testualmente riportando il secondo motivo dell'istanza di riesame,
che i pubblici ministeri avevano trasmesso in formato cartaceo otto faldoni di
circa 6.000 pagine, senza allegare, neppure a specifica richiesta della difesa,
alcun file in formato digitale, preceduti da un indice generico ed incompleto;
dopo aver stilato un lungo e variegato elenco degli atti mancanti, ivi comprese
talune pagine della comunicazione della notizia di reato, assume che tutti i
suddetti atti fossero stati valutati dal GIP e che alcuni di essi fossero stati anche
trasfusi nell'ordinanza impugnata. Lamenta pertanto l'incongruenza della
motivazione secondo cui il richiamo nell'ordinanza del GIP di gran parte delle
richieste del PM non significa che gli atti da cui tali dati erano stati mutuati
facessero parte del fascicolo trasmesso al GIP, rilevando che quand'anche questi
possa essere libero di copiare la richiesta di emissione della misura cautelare ciò
non significa che tali dati non siano comunque rilevanti per il Tribunale del
riesame e per la difesa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione con cui è stata
rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale eccependo la connessione
finalistica ex art. 11, terzo comma, cod. proc. pen., tra il procedimento in esame
e quello pendente innanzi al Tribunale di Messina il cui imputato, dott. Longo,
magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, era
accusato di associazione a delinquere insieme ad uno degli imputati del presente
procedimento, nonché di essersi auto assegnato taluni procedimenti al fine di
confutare alcune ipotesi investigative emerse nel procedimento n. 3816/16
assegnato al PM dott. Lucignani e cioè di voler occultare le asserite violazioni
tributarie e finanziarie contestate all'odierna imputata.
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