Sentenza Nº 37603 della Corte Suprema di Cassazione, 11-09-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37603PEN
Judgement Number37603
Date11 Settembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CAVARRETTA FRANCESCO ANSELMO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il
02/04/1964
COLACCHIO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/03/1976
MESSINA GIUSEPPE nato a CATANZARO il 31/01/1993
CARCHIVI CATERINA nato a CATANZARO il 09/05/1965
CAVARRETTA GIORGIO nato a CROTONE il 25/06/1996
BELLUOMO ANELLO MARIA ROSA nato a MESSINA il 27/06/1937
avverso il decreto del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con decreto in data 9/04/2018 dep. il
9/07/2018, confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di CROTONE-sez.
misure di prevenzione in data 1/03/2017 aveva applicato a CAVARRETTA
Francesco Anselmo la misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni e aveva disposto nei
confronti dello stesso CAVARRETTA e dei terzi interessati COLACCHIO Giuseppe,
MESSINA Giuseppe, CARCHIVI Caterina, CAVARRETTA Gregorio e BELLUOMO
I
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37603 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANTOVANO ALFREDO
Data Udienza: 14/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ANELLO Maria Rosa la misura patrimoniale della confisca di beni ritenuti riferibili,
in modo diretto o indiretto, a CAVARRETTA Francesco Anselmo, pur se
formalmente intestati a taluni dei suoi stretti familiari o agli altri terzi prima
menzionati.
Propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori,
CAVARRETTA Francesco Anselmo contro il decreto nel suo insieme, riferito cioè
sia alla misura di prevenzione personale che a quella patrimoniale, COLACCHIO
Giuseppe, MESSINA Giuseppe, CARCHIVI Caterina, CAVARRETTA Gregorio e
BELLUOMO ANELLO Maria Rosa contro la parte del decreto riguardante la misura
patrimoniale, e taluno incidentalmente anche contro la misura personale per le
ricadute che essa ha sulla reale, per i motivi che seguono.
2. Esaminando in ordine logico, non secondo l'ordine di esposizione contenuto
nel ricorso, quanto attiene alla misura personale, CAVARRETTA Francesco
Anselmo la contesta deducendo come secondo motivo la violazione di legge con
riferimento all'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 4 co. 1
lett. a) d.lgvo n. 159/2011 e 416 bis cod. pen., poiché il solo procedimento
penale a suo carico per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa -
recante il n. 3687/04 rgnr Dda di Catanzaro - si è concluso col decreto di
archiviazione del GIP di Catanzaro del 4/06/2013, dopo indagini approfondite,
che si sono avvalse pure di intercettazioni telefoniche nei confronti del proposto,
che avrebbero scandagliato la sua vita per circa due anni. Da esse è emersa
!Insussistenza di elementi addirittura per essere citato a giudizio: si tratta però,
secondo la difesa, del medesimo materiale indiziario adoperato dai Givaici della
prevenzione per ritenere la sua pericolosità sociale qualificata. Nel decreto della
Corte territoriale, alle pagine da 14 a 33, sono riportati i procedimenti penali
pendenti, senza che ciò si sia tradotto in sentenze di condanna, a eccezione di
quella, divenuta definitiva, per trasferimento fraudolento di valori, per la quale il
Giudice di quel processo ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n.
203/1991. Non solo quindi non vi sarebbe ragione per ritenere in sede di
prevenzione la partecipazione ad associazione mafiosa che è stata
giudiziariamente negata con l'archiviazione, ma nemmeno l'appartenenza al
sodalizio in questione, relativamente alla quale - qualora la si ritenesse
sussistente - non sarebbe stato descritto se l'apporto sia stato continuativo e
stabile, o invece occasionale.
Il proposto contesta altresì l'attualità della pericolosità, rilevandone la ricaduta
che tale valutazione avrebbe sulla misura reale, dal momento che la proposta di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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