Sentenza Nº 37484 della Corte Suprema di Cassazione, 10-09-2019

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37484PEN
Date10 Settembre 2019
Judgement Number37484
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Perseus Sri,
Edil Sport Spa,
Soluzioni Commerciali Srl,
Sport Service Srl,
contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 27.6.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;
udito l'Avv. Luigi Fadalti, in difesa di Perseus srl e di Edil Sport spa, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
impugnata; deposita conclusioni scritte;
udito l'Avv. Alessandro Moscatelli, in difesa di Sport Service srl, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota
spese di cui ha chiesto la liquidazione;
udito l'Avv. Ennio Amodio, in difesa di Stadt Sparkasse, che la concluso
per l'inammissibilità dei ricorsi ed in subordine per il loro rigetto;
udito l'Avv. Lorenzo Picotti, in difesa di Merzig Karlheinz, che ha concluso
per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Pier Gerardo Santoro, in sostituzione dell'Avv. Mauro Regis, in
difesa di Rolf Hoffmann, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37484 Anno 2019
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 21/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 27.4.2016 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto
Karheinz Merzig e Rolf Hoffmann responsabili del delitto di truffa aggravata loro
in concorso ascritto e li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 6 di
reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno; aveva inoltre condannato gli
imputati ed il responsabile civile Stadtsparkasse Oberhausen a risarcire il danno
patito dalle costituite parti civili Edisport spa, Sport Service srl, Soluzioni
Commerciali srl e Perseus srl, rimettendone la liquidazione ad altra sede e
liquidando in loro favore le spese processuali; in particolare, il Tribunale aveva
ritenuto fondata l'accusa mossa nei confronti dell'Hoffrnann, nella sua ritenuta
veste di amministratore di fatto della Sport Concept GMGH e del Merzig, nella
sua veste di presidente della Stadtsparkasse Oberhausen, di aver usato artifizi e
raggiri nei confronti dei rappresentanti delle predette società cui sarebbe stato
prospettato un imminente incontro tra i vertici della banca tedesca e quelli della
Banca Popolare di Vicenza che avrebbe consentito loro di accedere a più
vantaggiose condizioni di finanziamento e nel magnificare, nel corso di un
incontro poi effettivamente tenutosi il 12.1.2010 con i vertici della banca italiana,
la situazione finanziaria di Sport Concept GMBH che, al contrario, e come era
loro noto, versava in una situazione di sostanziale decozione, di modo che la
Banca Popolare di Vicenza aveva ampliato le linee di credito delle quattro società
e queste ultime avevano effettuato ulteriori ingenti forniture alla medesima Sport
Concept GMBH accettando pagamenti maggiormente dilazionati nel tempo così
determinando l'acquisizione, da parte della società tedesca, di ingenti forniture
successivamente non pagate, con correlativo ingente danno per le società
italiane;
2.
la Corte di Appello di Venezia, adita dagli imputati oltre che dal
responsabile civile e dalle stesse parti civili, ha tuttavia riformato la sentenza di
primo grado assolvendo il Merzig e l'Hoffmann dal reato loro ascritto perché il
fatto non sussiste;
3.
ricorrono per Cassazione le costituite parti civili a mezzo dei rispettivi
difensori e procuratori speciali lamentando:
3.1 Perseus srl e Edil Sport spa, con ricorsi di analogo tenore sottoscritti
dall'Avv. Luigi Fadalti:
3.1.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con
riferimento agli artt. 640 cod. pen. e 41 cod. pen.; difetto, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione: osserva che la Corte di Appello ha fondato
la sua decisione su un duplice errato presupposto: che la BPV non fosse stata
vittima della truffa; che, in ogni caso, tale circostanza era una condizione
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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