Sentenza Nº 36376 della Corte Suprema di Cassazione, 07-10-2021

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:36376PEN
Date07 Ottobre 2021
Judgement Number36376
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIMINI DOMENICO nato a CASORIA il 09/03/1972
IAZZETTA FILIPPO nato a AFRAGOLA il 14/01/1959
CERIELLO ANNA nato a NAPOLI il 02/01/1976
FAVELLA FRANCESCO nato a AFRAGOLA il 16/05/1963
CIOTOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/04/1982
PEZZELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 24/05/1970
DE ROSA GIOACCHINO nato a AFRAGOLA il 23/06/1957
RUSSO CRESCENZO nato a NAPOLI il 03/12/1958
IORIO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 28/04/1964
SCAFUTO SALVATORE nato a AFRAGOLA il 30/03/1956
ALLELUIA GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/02/1973
NAVAS ANTONELLO nato a CASAVATORE il 06/11/1965
BARONE GAETANO nato a NAPOLI il 03/01/1959
BRANCATO GENNARO nato a NAPOLI il 17/07/1964
SCAFURO GIROLAMO nato a NAPOLI il 02/02/1978
VENTURELLI FRANCIS nato il 17/08/1960
BARRA ANTONIO nato a AFRAGOLA il 31/05/1966
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36376 Anno 2021
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 23/06/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza del 02/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo rigetto per Alleluia Iazzetta Scafuro e Barra; inammissibile
nel resto.
l'avv. Claudio Davino per Cimini, Ciotola, Iazzetta, Favella e Ceriello insiste per
l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Esposito e l'avv. Nicoletta Piergentili Piromallo per Russo Crescienzio insistono per
l'accoglimento del ricorso
L'avv. Immacolata Spina per brio insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Antonella Leopizzi per Scafuro Salvatore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede
l'accoglimento.
L'avv. Carlo Benini per Barra insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Claudia Milone e l'avv. Luigi Campone per Alleluia insiste per l'accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte Di appello di Napoli confermava le condanne inflitte in primo grado
per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa storica denominata "clan Moccia" attiva
nel comune di Afragola, oltreché per diversi reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 D.I.
n. 152 del 1991.
Veniva confermata anche la condanna dello Scafuro e del Navas per il reato
previsto dall'art. 513 bis aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991.
2. Ricorreva per cassazione anche il difensore di Cimino Domenico, Iazzetta Filippo,
Ceriello Anna, Favella Francesco e Ciotola Giuseppe che deduceva nell'interesse di tutti i
ricorrenti:
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che in primo grado il pubblico
ministero "chiudeva" la contestazione per il reato associativo, in origine "aperta", limitandola "a
tutto il 2010", senza attivare la procedura prevista dal codice per la modificazione
dell'imputazione. Il Tribunale si limitava a prendere atto di tale scelta della pubblica accusa
mentre la Corte di appello confermava la legittimità dell'intervento di circoscrizione del
tempus
commissi delicti.
Invero si sarebbe in presenza di una illegittima "ritrattazione" dell'azione
penale per il periodo successivo al 2010 (periodo in relazione al quale era stata compiuta una
significativa attività istruttoria) che avrebbe consentito al pubblico ministero di effettuare
nuove iscrizioni per il reato associativo relative al periodo escluso dalla originaria
contestazione e di utilizzare nel nuovo procedimento le prove raccolte nel primo, in violazione
sia delle norme che regolano l'attività integrativa, sia di quelle che prevedono il divieto di
secondo giudizio. In sintesi: non ci si troverebbe di fronte ad una "precisazione" della durata
del reato associativo, ma ad una ritrattazione illegittima dell'azione penale che aveva
consentito la apertura di un nuovo procedimento in relazione a fatti in relazione ai quali era
stata già esercitata l'azione penale ed era stata compiuta una diffusa istruttoria dibattimentale
(trascrizione di intercettazioni ed esame del collaboratore Scafuto Salvatore).
Nell'interesse del solo Cimini Domenico, condannato per i reati previsti dagli artt. 416
bis, 513 bis, nonché per estorsione pluriaggravata (anche dall'aggravante prevista dall'art. 7
D.L. n. 152 del 1991) sia nella forma tentata che consumata, si deduceva:
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: le prove raccolte indicherebbero che il
Cimino aveva posto in essere condotte indicative della partecipazione solo sino al 2008, il
che avrebbe imposto di fare riferimento ai più miti limiti edittali previsti in quel periodo; l'utilizzo
dei più severi parametri introdotti successivamente integrerebbe una violazione dell'art. 2
cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti
generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al buon comportamento
processuale del ricorrente, che aveva rinunciato ai motivi di merito ed aveva assunto un
comportamento collaborativo.
Nell'interesse del solo Iazzetta Filippo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis
commi 2 e 4 cod. pen.:
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illegittimamente
ritenuto che l'impugnazione fosse limitata a sostenere l'estraneità dello Iazzetta al sodalizio, e
non anche ad invocare l'inquadramento della sua posizione come partecipe, invece che
promotore. Pertanto sarebbe illegittima la parte della decisione che, valorizzando la rinuncia ai
motivi sulla responsabilità, invero effettuata con espressa esclusione di quelli relativi alla
qualificazione giuridica, aveva ritenuto che non vi fossero doglianze specifiche a sostegno
dell'inquadramento invocato. Contrariamente a quanto ritenuto, l'appello, attraverso la critica
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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