Sentenza Nº 36341 della Corte Suprema di Cassazione, 22-08-2019

Presiding JudgeLIBERATI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:36341PEN
Date22 Agosto 2019
Judgement Number36341
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO LEONARDO nato a CASAPESENNA 11 18/05/1975
avverso la sentenza del 24/11/2014 del GIP TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36341 Anno 2019
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 03/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 24.11.2014, il GIP/tribunale di Latina dichiarava non doversi pro-
cedere nei confronti dell'imputato Piccolo per essere il reato di lottizzazione abu-
siva (art. 44, lett. c), TU edilizia) a lui ascritto in concorso unitamente ad altri
soggetti qui non ricorrenti, estinto per prescrizione, disponendo la confisca di
quanto in sequestro.
2.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due
motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo-
tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 30
In sintesi, sostiene il ricorrente che il GUP avrebbe erroneamente ritenuto che, nel
caso di specie, non trovasse applicazione l'art. 129 c. 2 c.p.p., fondando la propria
decisione sulla consulenza tecnica del P.M., dalla quale si evinceva che: a) le opere
erano state realizzate su un lotto avente superfice inferiore al minimo fissato, in
violazione dello strumento urbanistico vigente; b) vi era stata una trasformazione
del terreno attraverso il frazionamento e la vendita dello stesso. Tuttavia, non
sarebbero stati considerati e valutati ulteriori fondamentali elementi emergenti
dalla medesima consulenza tecnica, infatti, pur avendo la Edil Costantino s.r.l.
acquistato una superfice complessiva di mq 9.490, in data 23.4.2009, i sig.ri Belli
Angelo, Belli Marcello e Piccolo Leonardo, per quanto di propria spettanza, avreb-
bero asservito alla realizzazione delle costruzioni previste nel permesso a costruire
n. 43/07 un appezzamento del terreno per complessivi mq. 32.175, così supe-
rando quella prevista dalla L. Reg. Lazio n. 38/1999. A sostegno della tesi difensiva
viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici ammini-
strativi (sentenza citata,
ex plurimis:
Consiglio di Stato, Sez. V, 13.9.2013, n.
4531), in base alla quale l'atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di
cubatura tra fondi attigui, il che è funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia
di un'area per mezzo dell'utilizzo della cubatura realizzabile in una particella con-
tigua e del conseguente computo anche della superfice di quest'ultima ai fini della
verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità. Affinché quest'ultimo sia rispettato,
assume rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizza-
bile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto
neutra l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto.
2
A
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT