Sentenza Nº 35997 della Corte Suprema di Cassazione, 13-08-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:35997PEN
Date13 Agosto 2019
Judgement Number35997
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bianchi Walter, nato a Paderno Dugnano il 24/10/1964
avverso la sentenza del 18 giugno 2018 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata,
limitatamente al capo 3) della rubrica, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel
resto;
udito l'avvocato Angelo Giuseppe Brambilla, che si è riportato al ricorso e ne ha
chiesto l'accoglimento;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35997 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
Data Udienza: 14/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 9 gennaio 2018 il G.i.p. del Tribunale di Monza, all'esito del
giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, dichiarava Walter
Bianchi colpevole dei delitti di tentata estorsione (capo 1 della rubrica),
danneggiamento seguito da pericolo d'incendio (capo 2), aggravati entrambi
dalle condizioni di minorata difesa della vittima, nonché porto illegale di arma
comune da sparo e relativo munizionamento (capo 4), uniti in continuazione,
condannandolo alla pena principale di quattro anni e otto mesi di reclusione e
800 euro di multa.
Il G.i.p. contestualmente assolveva l'imputato dal delitto di tentato omicidio
premeditato (capo 3 della rubrica), ritenendolo non punibile per intervenuta
desistenza.
1.1. Si apprende dalla sentenza che, intorno alle 23 del 3 giugno 2017,
l'imputato aveva dato fuoco a svariati materiali, depositati nel cortile di
pertinenza della società Europ Frigo Trasporti, amministrata da Salvatore
Fiandaca e sita nel Comune di Nova Milanese.
Tale fatto era sostanzialmente incontroverso.
L'uomo si era mosso a bordo di un furgone Doblò, parcheggiato a 700 metri
di distanza, si era quindi avvicinato in bicicletta al muro perimetrale dell'azienda
e aveva lanciato, oltre di esso, almeno una bottiglia incendiaria di fabbricazione
artigianale. Le fiamme, per l'effetto divampate, ed estesesi a una cella
frigorifera, ad alcune sponde caricatrici e a un cassone, erano state domate dai
Vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Vari sopralluoghi, tramite lo stesso
furgone, erano stati effettuati dall'imputato nei giorni antecedenti, come rilevato
dal sistema G.P.S.
(Global position system)
installato sul veicolo.
Bianchi e Fiandaca erano soci di Europ Frigo Trasporti, ma il rapporto si era
incrinato. Lo scioglimento della società, in corso, era tuttavia foriero di contrasti.
L'imputato si riteneva leso economicamente e aveva intrapreso una causa civile
per ottenere la consegna di documentazione utile alla stima delle quote
societarie da dismettere. E l'azione criminosa perpetrata, preceduta da un
messaggio telefonico minatorio, era funzionale a questo stesso obiettivo.
1.2. Dalle disposte intercettazioni, ambientali e telefoniche, erano emerse
talune frasi dell'imputato, rivelatrici non solo del suo coinvolgimento nell'azione
estorsiva, ma altresì della volontà implacabile di rovinare il socio, del quale
voleva vendicarsi.
Nel corso di un colloquio tra Bianchi e la moglie, registrato in carcere dopo il
suo arresto, l'imputato diceva di aver agito per uno scopo ulteriore; in
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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