Sentenza Nº 35923 della Corte Suprema di Cassazione, 09-08-2019

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:35923PEN
Date09 Agosto 2019
Judgement Number35923
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti
di CAMPO Filippo nato a Menfi il 03/09/1968
CAMPO Giovanni nato a Menfi il 27/12/1962
CASCIO Rosario nato in Santa Margherita di Belice il 03/10/1934
avverso la sentenza in data 16/01/2018 della Corte di Appello di Palermo,
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del
Procuratore Generale nonchè l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
nei confronti di Campo Giovanni e Cascio Rosario;
uditi i difensori, l'avv. Giovanni Vaccaro del foro di Sciacca per Campo Rosario e
l'avv. Giovanni Rizzuti del foro di Palermo per Campo Giovanni, che hanno
concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento (per Cascio
Rosario annullamento senza rinvio e solo in subordine con rinvio), nonchè l'avv.
Tommaso De Lisi del foro di Palermo per Campo Filippo che ha concluso per
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura Génerale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/01/2018 la Corte di Appello di Palermo,
pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della
decisione del Tribunale di Sciacca del 27/01/2011, in relazione alla comune
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35923 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
Data Udienza: 11/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
imputazione sub H) (art. 416 bis commi 1, 3, 4 e 6), assolveva Campo Filippo
perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta a Campo Giovanni, ritenuto
responsabile del reato ascrittogli, a dodici anni di reclusione; con la stessa
sentenza la corte territoriale dichiarava Cascio Rosario - assolto in primo grado -
colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. così diversamente
qualificata la fattispecie ascrittagli al capo a), condannandolo alla pena di nove
anni e quattro mesi di reclusione.
2.1 Con la pronuncia di annullamento la Suprema Corte aveva premesso in fatto,
per quanto rilevante ai fini del presente procedimento:
-
la sentenza di primo grado aveva riconosciuto i fratelli Cascio, Giovanni e
Filippo, assieme ad altri coimputati (tutti imprenditori) legati, a vario titolo, al
sodalizio mafioso denominato cosa nostra, nella sua articolazione territoriale
agrigentina;
-
le vicende si erano sviluppate nell'ambito delle attività economiche aventi ad
oggetto soprattutto forniture di calcestruzzo, che sarebbero state gestite,
direttamente o indirettamente, da appartenenti all'associazione mafiosa nonché
da alcuni imprenditori locali, realizzando un sistema di controllo degli appalti
attraverso l'utilizzo di metodi mafiosi e così evitando la concorrenza di altre ditte
nel territorio di quella provincia;
-
la Corte d'appello di Palermo (con la decisione poi annullata con riferimento ai
fratelli Campo, al Cascio ed a Bucceri Vito) decidendo le impugnazioni del
pubblico ministero e degli imputati, con la sentenza del 18 luglio 2012, aveva
parzialmente riformato la decisione del Tribunale e, seppur confermandone
l'impostazione di base, aveva pronunciato alcune assoluzioni, ridotto la pena nei
confronti di alcuni imputati, tra cui Campo Giovanni, ribadendo le condanne di
Campo Filippo (oltre che del Bucceri) per partecipazione ad associazione
mafiosa, ritenendo altresì Cascio Rosario, anch'egli imprenditore, colpevole del
reato di associazione mafiosa dal quale era stato assolto per non aver commesso
il fatto;
-
alla base delle pronunce di merito vi erano stati soprattutto i risultati delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nella fase delle indagini
preliminari nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di
Di
Gati
Maurizio,
Sardino
Giuseppe
e
Rizzuto
Calogero;
-
nel corso del giudizio di legittimità le posizioni di Bucceri Vito, Cascio Rosario,
Campo Giovanni e Campo Filippo erano state separate al fine di consentire la
difesa anche in ordine alla possibile riqualificazione giuridica del reato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT