Sentenza Nº 35641 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2021

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:35641CIV
Judgement Number35641
Date19 Novembre 2021
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
n. 137, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4796/2015 R.G. proposto da
PAMPURI ANGELO, in proprio e in qualità di
ex
legale rappresentante della
Associazione Calcio Mottese, rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall'avv. Emanuele Coglitore e dall'avv.
Mariagrazia Bruzzone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via
Federico Confalonieri, n. 5
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore
-intimata
-
avverso la sentenza n. 3429/20/14 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia depositata in data 25 giugno 2014
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2021 dal
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35641 Anno 2021
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P.
Data pubblicazione: 19/11/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.
L'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza
pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva
accolto il ricorso presentato da Angelo Pampuri, in proprio e quale legale
rappresentante della Associazione Calcio Mottese, avverso l'avviso di
accertamento con il quale era stato rideterminato, con metodo induttivo, il
reddito di impresa, per l'anno d'imposta 2006.
2.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe
indicata, accolse l'impugnazione dell'Ufficio finanziario.
Osservò, in particolare, che:
a)
risultava accertata la partecipazione del contribuente nelle vicende
operative della associazione non riconosciuta, quantomeno come legale
rappresentante di fatto e sulla base del regime di responsabilità per le
obbligazioni, previsto dall'art. 38 cod. civ.;
b)
nessuna prova era stata fornita, per far ritenere la sua estraneità
all'attività associativa, in ordine alla cessazione dell'attività ed alla
cancellazione della associazione;
c)
la notifica dell'avviso di accertamento era valida perché legittimamente
effettuata a mezzo servizio postale, con l'espletamento di tutte le formalità
previste;
d)
il riferimento dell'avviso di accertamento ad altri atti doveva ritenersi
rituale, poiché ne era riprodotto il contenuto essenziale;
e)
era rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione l'avvio del
contraddittorio preventivo con il contribuente, in presenza di elementi utili e
sufficienti, a propria disposizione, per l'accertamento della violazione
contestata;
f)
l'accertamento risultava legittimamente effettuato «in presenza della
sproporzione delle fatture emesse nell'anno 2006 rispetto ai parametri
di
mercato»; mentre appariva «del tutto artefatto l'assunto della perdita
dell'archivio contabile per lavori di demolizione eseguiti nella struttura e senza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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