Sentenza Nº 35640 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2021

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:35640CIV
Judgement Number35640
Date19 Novembre 2021
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
n. 137, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4795/2015 R.G. proposto da
PAMPURI ANGELO, in proprio e in qualità di
ex
legale rappresentante della
Associazione Calcio Mottese, e MARULLO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità
di
ex
legale rappresentante della Associazione Calcio Mottese, rappresentati
e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Emanuele
Coglitore e dall'avv. Mariagrazia Bruzzone, con domicilio eletto presso il primo
in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore
- intimata
-
avverso la sentenza n. 3428/20/14 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia depositata in data 25 giugno 2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35640 Anno 2021
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P.
Data pubblicazione: 19/11/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2021 dal
Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.
L'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza
pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva
accolto i ricorsi riuniti presentati da Angelo Pampuri e Giuseppe Marullo, in
proprio e quali legali rappresentanti della Associazione Calcio Mottese,
avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato rideterminato, con
metodo induttivo, il reddito di impresa, per l'anno d'imposta 2005,
considerando il valore medio dei ricavi accertati negli anni d'imposta 2006 e
2007.
2.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe
indicata, accolse l'impugnazione.
Osservò, in particolare, che:
a)
risultava accertata la partecipazione dei contribuenti nelle vicende
operative della associazione non riconosciuta, quantomeno come legali
rappresentanti di fatto e sulla base del regime di responsabilità per le
obbligazioni, previsto dall'art. 38 cod. civ.;
b)
nessuna prova era stata fornita, per far ritenere la estraneità dei
contribuenti all'attività associativa, in ordine alla cessazione dell'attività ed
alla cancellazione della associazione;
c)
la notifica degli avvisi di accertamento era valida perché
legittimamente effettuata a mezzo servizio postale, con l'espletamento di
tutte le formalità previste;
d)
il riferimento dell'avviso di accertamento ad altri atti doveva ritenersi
rituale, poiché ne era riprodotto il contenuto essenziale;
e)
era rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione l'avvio del
contraddittorio preventivo con il contribuente, in presenza di elementi utili e
sufficienti, a propria disposizione, per l'accertamento della violazione
contestata;
f)
l'accertamento risultava «legittimamente effettuato in presenza della
l
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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