Sentenza Nº 34815 della Corte Suprema di Cassazione, 30-07-2019

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34815PEN
Date30 Luglio 2019
Judgement Number34815
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BORGHEZIO MARIO, nato a Torino il 03/07/1947
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 11/05/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Mauro Anetrini;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34815 Anno 2019
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 20/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell'Il maggio 2018, la Corte d'appello di Milano ha
confermato la decisione del Tribunale in sede del 18 maggio 2017, con la
quale è stata affermata la penale responsabilità di Mario Borghezio per il reato
di diffamazione, aggravata dalla finalità di discriminazione etnica e razziale,
così qualificata l'originaria imputazione di propaganda di idee fondate sull'odio
razziale.
I fatti riguardano le dichiarazioni rese dall'imputato, all'epoca dei fatti
membro del Parlamento Europeo, nel corso di un'intervista resa nell'ambito
della trasmissione "La Zanzara", andata in onda sulle frequenze di Radio 24 il
29 aprile 2013 nella quale, commentando la nomina a ministro
dell'integrazione di Cecile Kyenge nel governo Monti, definito
"del bonga
bonga".
Tra l'altro, al ministro Kyenge, in particolare, veniva rivolta
l'espressione
"casalinga di Modena"
e, nell'ambito delle opinioni della
medesima sulle leggi sulla cittadinanza, ritenute fondate su costumi tribali,
rivendicano la millenaria tradizione italiana fondata sullo
ius sanguinis,
la
sottolineatura
"noi non siamo congolesi"
ed altre espressioni del medesimo
tenore.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del
difensore, Avv. Mauro Anetrini, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto, imprevedibilmente ricondotto ad una più
grave fattispecie incriminatrice con pregiudizio del diritto al contraddittorio e
del diritto di difesa, in violazione dei principi espressi dalla Corte EDU nel caso
Drassich v. Italia
e della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie tanto
più rilevanti avendo il giudice di primo grado applicato l'aggravante di cui
all'art. 3 I. 25 giugno 1993, n. 205 a regime speciale. Né la prevedibilità della
diversa qualificazione attribuita al fatto può evincersi dal tenore dell'originaria
imputazione, né dalla richiesta subordinata della difesa, avendo il mutamento
del titolo del reato inciso sul diritto di difendersi provando, anche attraverso la
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