Sentenza Nº 34785 della Corte Suprema di Cassazione, 30-07-2019

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34785PEN
Date30 Luglio 2019
Judgement Number34785
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PARDI BIAGIO nato a NOVARA DI SICILIA il 06/05/1942
BERTE' CLAUDIO nato a ROMA il 06/06/1958
avverso la sentenza del 07/12/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi
udito il difensore avv. Alessandro Brustia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
proposto nell'interesse dell'imputato PARDI
udito il difensore avv. Antonio Gugliotta che, richiair'ando la memoria già depositata, ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato BERTE'
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34785 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
Data Udienza: 14/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 7 dicembre 2016 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza
emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era stata affermata la
responsabilità penale di Biagio PARDI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di
Claudio BERTÉ, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessi
nella qualità di amministratori pro-tempore della
Holiday Line
srl, dichiarata fallita con sentenza
del 15 maggio 2008.
La Corte territoriale ha inoltre revocato la condanna al pagamento della provvisionale a titolo di
risarcimento del danno disposta dal Tribunale nei confronti del PARDI e ha ridotto nella misura
di quattronnilioni di euro l'ammontare di quella liquidata a carico del BERTE'.
2.
Avverso la predetta sentenza gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, hanno
proposto ricorso per cassazione.
Nell'interesse del BERTE' è stato depositato in data 26 aprile 2017 anche un atto contenente
"motivi nuovi".
3.
Il ricorso proposto nell'interesse del PARDI consta di cinque motivi.
3.1.
Con il primo si deducono l'inosservanza dell'art. 216, comma 1, n. 2 della legge
fallimentare, vizi motivazionali e travisamento di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese a dibattimento dal
consulente del Pubblico Ministero, alla stregua delle quali era da dubitarsi dell'esistenza delle
scritture contabili fin dalla data di costituzione della società e, quindi, prima dell'assunzione
fittizia della carica di amministratore da parte del ricorrente.
La Corte di Appello, omettendo qualsiasi valutazione sul punto, ha conferito rilievo
esclusivamente all'esistenza di un documento attestante la ricezione da parte del PARDI delle
scritture contabili esistenti in quanto riportate nella premessa dell'approvazione del bilancio al
31 dicembre 1993. Si tratta di due circostanze tra loro in aperta contraddizione, essendo infatti
l'istituzione delle scritture contabili dirimente al fine della configurabilità del delitto di bancarotta
fraudolenta, in caso contrario potendosi configurare la meno grave fattispecie della bancarotta
semplice documentale.
3.2.
Con il secondo motivo si deducono inosservanza dell'art. 216, comma 1, n. 2 della
legge fallimentare e vizi motivazionali con riferimento all'elemento soggettivo tipico della
bancarotta fraudolenta documentale.
L'argomentazione a tal proposito utilizzata dalla Corte territoriale, facente leva sulla mancata
osservanza dei doveri di vigilanza da parte dell'amministratore di diritto, sarebbe in realtà
irrilevante, poiché il mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 2932 cod. civ. consente solo un
addebito a titolo di colpa, non potendosene desumere in automatico la consapevolezza della
commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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