Sentenza Nº 33426 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33426CIV
Date17 Dicembre 2019
Judgement Number33426
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
amministrative
Consob
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25901/'16) proposto da:
BORDIGNON MARCO (C.F.: BRD MRC 79M23 L407G), rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Alberto Sirani ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Parlatore, in Roma,
viale Mazzini, n. 13;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CONSOB (C.F.:
80204250585), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
dagli Avv.ti Salvatore Providenti, Paolo Palmisano e Vampa Rocco ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla v. G.B. Martini, n.
3;
-
controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 8/2016, depositata in
data 1° aprile 2016 (e non notificata);
Udita
la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10
settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo
di ricorso e per il rigetto del primo;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33426 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 17/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
uditi
l'Avv. Alberto Sirani per il ricorrente e l'Avv. Paolo Palmisano
per la Consob.
FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2015 il dr. Marco Bordignon proponeva
opposizione - dinanzi alla Corte di appello di Venezia - avverso la delibera n.
19336 del 26 agosto 2015 (notificatagli il 5 settembre 2015), con la quale,
all'esito del procedimento previsto dall'art. 187-septies del lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (d'ora in poi, in sintesi, T.U.F.), la Consob gli aveva irrogato:
-
la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00 in ordine alla violazione prevista
dall'art. 187-bis, comma 1, lett. a) del T.U.F., realizzata mediante acquisti di
106.200 azioni Apulia Prontoprestito s.p.a. (di seguito "APP") effettuati, in
concorso con altra persona, nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 10
novembre 2011, utilizzando l'informazione privilegiata concernente il progetto
di "valutazione dei possibili indirizzi strategici per APP", sul presupposto che egli
sapeva essersi tradotto nel progetto di promozione di un'OPA da parte di Banca
Apulia sulle azioni APP dal 25 ottobre 2011;
-
la sanzione pecuniaria per altri euro 100.000,00 in relazione alla violazione
contemplata dall'art. 187-bis, comma 1, lett. b), del T.U.F., per aver
comunicato informazioni privilegiate a tre persone, al di fuori dell'ordinario
esercizio del lavoro espletato;
-
la sanzione accessoria di cui all'art. 187-quater, comma 1, del T.U.F. con la
conseguente "perdita dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e di
partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del
mercato (...) e per gli esponenti di società quotate, l'incapacità ad assumere
incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate
e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate", per un
periodo di due mesi;
-
la confisca, ai sensi dell'art. 187-sexies del T.U.F. dei beni già oggetto di
sequestro in virtù dell'art. 187-octies, comma 3, lett. d), dello stesso T.U.F.,
corrispondenti a varie somme rinvenute su due conti correnti e su un conto
deposito titoli a lui intestato.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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