Sentenza Nº 32692 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2019

Presiding JudgeCOSENTINO ANTONELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32692CIV
Date12 Dicembre 2019
Judgement Number32692
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 8932-2015 proposto da:
ORTOLEVANTE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell'avvocato MARIA
SARACINO, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONE
COSCIA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGROCHIMICA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI
BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FRITZ EGGER giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
,t0
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32692 Anno 2019
Presidente: COSENTINO ANTONELLO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 12/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 6/2015 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 17/01/2015;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del
02/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Uditi l'Avvocato Carmela Immacolata D'Errico per delega
dell'Avvocato Simone Coscia e l'Avvocato Manfredi Bettoni,
anche per delega dell'Avvocato Fritz Egger;
RAGIONI IN FATTO
1.
Il Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 1262 del 2
dicembre 2010, disattesa l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dall'opponente Ortolevante S.r.l., revocava
il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Agrochimica S.p.A. a
titolo di prezzo per la fornitura di diverse partite di torba nel
periodo luglio - agosto 2008, in quanto, pur reputando
effettivamente dovuto il prezzo della vendita, considerava
invece non dovute le somme richieste a titolo di spese del
recupero del credito, rideterminando quindi la somma dovuta
dall'opponente nella cifra di C 120.723,84 per capitale ed C
55,00 per spese notarili.
2.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ortolevante e la
Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con
la sentenza n. 6 del 17 gennaio 2015 rigettava l'appello
principale
ed,
in
accoglimento
di
quello
incidentale
dell'Agrochimica, condannava l'opponente anche al rimborso
delle spese di recupero credito.
Ric. 2015 n. 08932
sez.
52 - ud. 02-10-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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