Sentenza Nº 31772 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31772CIV
Date05 Dicembre 2019
Judgement Number31772
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16448/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente-
contro
SOGEFI REDIMA S.P.A. (già SOGEFI FILTRATION S.P.A.), rappresentata
e difesa, come da procura speciale in atti, dalla Prof. Avv. Laura
Salvaneschi e dall'Avv. Andrea Silvestri, con domicilio eletto presso lo
studio Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria, n. 259;
- con troricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 1454/2014, depositata il 21 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2019
dal Consigliere dott. MICHELE CATALDI;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31772 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 05/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udito l' Avv. dello Stato Paolo Gentili per la ricorrente e gli Avv.ti Prof.
Avv. Laura Salvaneschi ed Andrea Silvestri per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi,
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 1454/2014, depositata il 21 marzo 2014, che ha
rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto, dopo averli riuniti,
i ricorsi della Sogefi Rejna s.p.a. (già Sogefi Filtration s.p.a.), operante
nel settore della produzione di filtri per auto, contro gli avvisi di
accertamento con i quali l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni Ires
ed Irap, per l'anno d'imposta 2004, della contribuente, sulla base di un
processo verbale di constatazione nel quale era stata rilevata, ai sensi
dell'art.
37
-
bis
del d.P.R. n. 600 del 1973, la natura elusiva, e quindi
l'inopponibilità all'Amministrazione, di una serie concatenata di
operazioni societarie, realizzate nell'ambito della riorganizzazione
globale, sia in Italia che all'estero, del Gruppo Sogefi, resa necessaria
per razionalizzare l'originario Gruppo Sogefi Filtration, a seguito
dell'acquisizione del gruppo Filtrauto, al fine di evitare che i due Gruppi
entrassero in concorrenza tra loro, di unificare i centri amministrativi,
di semplificare il perimetro di consolidamento e di accorciare la catena
di controllo del Gruppo.
1.1.
In particolare, l'Ufficio aveva rilevato che il fine della
riorganizzazione era stato perseguito attraverso una serie di operazioni
societarie che erano sfociate in ultimo nella fusione per incorporazione
della Sogefi Filtration s.p.a. (società italiana il cui capitale era
interamente detenuto dalla capogruppo Sogefi s.p.a.) nella Filtrauto
Italia s.r.l. (società italiana il cui capitale era interamente detenuto
r.g.n.
16448/2014
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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