Sentenza Nº 31685 della Corte Suprema di Cassazione, 04-12-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31685CIV
Date04 Dicembre 2019
Judgement Number31685
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 10179 - 2015 R.G. proposto da:
DE LISA GIUSEPPE - c.f. DLSGPP62E22G629L - elettivamente domiciliato in
Roma, alla via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Maurizio de Tilla
che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Raffaele Martone lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
MARGIOTTA ANGELA - c.f. MRGNGL46B44F839Z MARGIOTTA FRANCESCO - c.f.
MRGFNC47B12F839N -
INTIMATI
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli n. 1436 dei 1/2.4.2014,
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 7 giugno 2019 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
Ì1E3
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31685 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 04/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Carmelo Sgroi, che ha concluso per l'accoglimento del primo, del quarto e del
nono motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi,
udito l'avvocato Raffaele Martone per il ricorrente,
FATTI DI CAUSA
1.
Con atto notificato il 16.6.2000 Giuseppe De Lisa citava a comparire
dinanzi al tribunale di Avellino Angela Margiotta, Francesco Margiotta ed Anna
Corvino.
Premetteva che con atto in data 28.2.1999 aveva promesso di acquistare ed i
convenuti avevano promesso di vendergli, per il prezzo di lire 140.000.000, un
piccolo fabbricato ed il terreno circostante in Pietrastornina; che alla stipula
dell'atto aveva provveduto al versamento della somma di lire 90.000.000 ed era
stato immesso nel possesso dell'immobile; che si era pattuito che il residuo
prezzo sarebbe stato versato alla stipula del rogito.
Indi esponeva che una porzione del terreno era stata oggetto di
espropriazione per la costruzione di una strada; che il Comune di Pietrastornina
aveva rilasciato attestazione n. 2730/2000 di ubicazione dell'immobile in zona ad
elevato rischio idrogeologico; che l'A.S.L. competente aveva riscontrato la
mancanza del certificato di abitabilità, la mancanza di acqua potabile e la
mancanza dell'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche.
Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del preliminare per grave
inadempimento dei promittenti venditori e ne fosse pronunciata la condanna,
oltre che al risarcimento del danno, alla restituzione di lire 180.000.000, quale
doppio della caparra confirmatoria, detratto l'importo, da computarsi
equitativamente, correlato alla fruizione da parte sua del cespite compromesso.
X
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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