Sentenza Nº 30721 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2018

Presiding JudgeMATERA LINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30721CIV
Date27 Novembre 2018
Judgement Number30721
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
4
SENTENZA
sul ricorso 22181-2014 proposto da:
SOLAZZO ANDREA, SOLAZZO MAURO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso io
studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentati e difesi
dall'avvocato RENATO CODIGLIA;
- ricorrenti -
contro
COMUNE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.COLLAZIA 2-F, presso io studio dell'avvocato FEDERICO
CANALINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI
FRATICELLI;
- controricorrente
nonchè contro
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30721 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 27/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ERAP MARCHE ENTE REGIONALE ABITAZIONE PUBBLICA
MARCHE, BORIA ANNA MARIA, SOLAZZO SILVIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 464/2013 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 01/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per
l'accoglimento del dodicesimo (in motivazione rinumerato come
tredicesimo) motivo del ricorso principale ed il rigetto dei
restanti motivi del ricorso principale, come anche del ricorso
incidentale;
udito l'Avvocato Fraticelli.
FATTI DI CAUSA
Andrea Solazzo e Mauro Solazzo, eredi dì Savino Solazzo,
hanno proposto ricorso per cassazione articolato in diciassette
motivi (da pagina 85 a pagina 170, essendo il primo motivo
suddiviso in due autonomi paragrafi recanti distinte rubriche)
contro la sentenza n. 464/2013 della Corte d'Appello di
Ancona, depositata il
10
agosto 2013.
Resiste con controricorso il Comune di Ancona, il quale,
peraltro, propone un motivo di ricorso incidentale relativo alla
eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, l'Ente
Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (E.R.A.P.
Marche, istituito dalla Legge regionale Marche 4 giugno 2012,
n. 18, quale successore dell'E.R.A.P. Provincia di Ancona, già
Ric. 2014 n. 22181 sez. 52 - ud. 13-09-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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