Sentenza Nº 30548 della Corte Suprema di Cassazione, 11-07-2019

Presiding JudgeLAPALORCIA GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30548PEN
Judgement Number30548
Date11 Luglio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Vetruccio Anna Rita nata a Maglie il 01/12/1962
Cantoro Igor nato a Poggiardo il 29/01/1989
avverso la ordinanza del 10/09/2018 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Mauro Finocchito e Stefano De Francesco, per Vetruccio
Anna Rita e Cantoro Igor, il primo avendo chiesto l'accoglimento del ricorso e il
secondo riportandosi ai motivi del medesimo.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito di un procedimento in cui Vetruccio Anna Rita e Cantoro Igor
sono indagati per i reati di cui agli artt. 110, 81, 734 cod. pen. 44 lett. c) DPR
380/01, 181 Dlgs. 42/2004, 54 e 1161 del codice della navigazione, con
ordinanza del 10 settembre 2018, il Tribunale di Lecce, sezione del riesame,
adito ai sensi dell'art. 322 del codice di rito, avverso il provvedimento con cui il
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30548 Anno 2019
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 06/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
g.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura del sequestro preventivo
di un'area interessata dalle strutture del complesso turistico "La Dolceriva", sito
in località "Grotta Monaca" in Otranto, confermava l'anzidetta ordinanza.
2.
Avverso la pronuncia del giudice della cautela, propongono ricorso per
cassazione Vetruccio Anna Rita e Cantoro Igor, mediante i propri difensori,
deducendo sei motivi di impugnazione.
3.
Con il primo motivo, deducono la violazione degli artt. 324 comma 7 e
309 commi 5 e 10 cod. proc. pen., per l'intervenuta perdita di efficacia della
misura disposta, in ragione della mancata, tempestiva trasmissione degli atti su
cui la medesima si fonda, con riferimento alle consulenze del PM poste a corredo
del decreto di sequestro preventivo, in quanto acquisite - su eccezione della
difesa - oltre il termine consentito di legge; deducono altresì, la carenza di
motivazione del provvedimento impugnato, a fronte della proposta eccezione
riguardante la riferibilità, anche alla luce dell'art. 6 della Convenzione Edu, del
rinvio dell'art. 324 comma 7 cod. proc. pen. alle previsioni di cui all'art. 309 cod.
proc. pen., comprensive del termine di 5 giorni stabilito per la trasmissione degli
atti, a pena di inefficacia della misura, al tribunale del riesame.
4.
Con il secondo motivo, deducono la violazione degli artt. 324 comma 5 e
7 e 309 comma 10 cod. proc. pen., per l'intervenuta perdita di efficacia della
misura disposta, in ragione della mancata decisione nel termine di dieci giorni
dalla ricezione degli atti, dovendosi avere riguardo, quale data di riferimento, a
quella cui aveva fatto riferimento il PM asserendo, ih risposta alla richiesta di
trasmissione delle consulenze avanzata dal tribunale del riesame, di avere già
inviato le stesse il 9.8.2018, ovvero a quella del 24.8.2018 cui risale tale
risposta. Va aggiunto che i ricorrenti avevano espressamente rinunziato ad
avvalersi del periodo di sospensione feriale dei termini.
5.
Con il terzo motivo, deducono la violazione di legge in relazione agli artt.
309 comma 9 e 125 comma III cod. proc. pen. In particolare, a fronte della
dedotta mancanza, nel provvedimento cautelare originario, di un'autonoma
valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, il tribunale avrebbe omesso
qualsivoglia motivazione. Con riproposizione in questa sede di legittimità delle
medesime doglianze.
6.
Con il quarto motivo, hanno dedotto il vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc.
pen., per erronea applicazione degli artt. 157 - 161 cod. pen., in relazione alla
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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