Sentenza Nº 30543 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2019

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30543CIV
Date22 Novembre 2019
Judgement Number30543
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2018
3572
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30543 Anno 2019
Presidente: CRICCHIO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE
Data pubblicazione: 22/11/2019
SENTENZA
!4
35
-
20
14
p r
oposto
da
:
e l
ettivame
nte
PO!V:A
, PIAZ
..
~
::
l
l,
dom
ici
l
iato
i n
l o
dell'
o.vv:::;.:::
a
'::
.<.>
~-
;;f-15ERTO
LA.rviBERT
I
NI
,
che
lo
r a
ppJ
.-
esenca
e d
ife
nde
;
-
ricorrente
-
contro
TS::V
J
MAS
I
MIC
HELE ,
elettivamente
domiciliati
~
r;
FOMl>
,
VIA
MONTE
AMIATl1.
33
,
press
o
lo
s
tu
dio
d
ell
'
<>'
Vcca
t-::J
MICH
ELA.
FUSCO , c
he
l i
rappresen
ta
..
ROBERTO
MANC~~I,
ANDREA
PAOLETTI
con
procura
notarile
rep.
65683
de
::_s/10/2018;
\•P:[
'vllnll_,-
\,è.(_.,
1'·
-~'"'"''''"!\-.
C
1
''
cLA-"-4
-
controricorrenti
-
avverso
2.a
sentenza
n.
66/2014
della
CORTE
D'APPELLO
di
VENEZIA,
d~positata
il
13/01/2014;
udita
la
rela:~ione
della
causa
svolta
nella
pubblica
udienza
del
13/11/2018
dal
Consigliere
RAFFAELE
SABATO;
udito
il
P
h'
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
Dct:.
fULVIO
TRONCONE
che
ha
concluso
per
il
rinvio
a
nucvo
ruolo
e,
in
subordine,
l'accoglimento
del
terzo
mocivo
assorbiti
l
restanti
motivi
del
ricorso;
udito
l'
l-~vvoc
:;:t o
Aquaro
Giovanni
con
delega
depositata
in
udienza
dall'Avvocato
Lamberto
Lambertini
difensore
del
ricorrent~
che
si
riporta
agli
atti
depositati;
Jdito
l'Avvccato
Paoletti
Andrea
difensore
del
resistente
T
...
rnrr,asi
Miche
l e
che
si
riporta
agli
atti
cV
depos.::_tati;
13.11.2018
n. 7
RG
18435-2014
FATTI
DI
CAUSA
l.
Con sentenza depositata il 13 gennaio 2014
la
corte d'appello di
Venezia
ha
rigettato
l'appello proposto da Giovanni Meggiolaro nei
confronti di Michele Tommasi e Gianni Menazzi, quali eredi di Romana
Menazzi, confermando
la
sentenza depositata in data 31 gennaio
2006
con cui
il
tribunale
di Verona:
-
ha
rigettato
la
domanda del signor Meggiolaro di esecuzione
in
forma specifica di
contratto
preliminare
di vendita di un immobile
stipulato con Romana Menazzi, per essere esso ineseguibile in quanto
nullo ai sensi degli
artt.
40 della l. n. 47 del 1985 e 15 della
l.
n. 10
del 1977, non risultando
il
promissario acquirente a conoscenza della
mancanza di concessione
per
la
realizzazione di due verande in ferro
e
in
vetro
rilevate a mezzo di
c.t.u.
e non sanate;
ha
rigettato
le contrapposte domande risarcitorie fondate
sull'inadempimento, non potendo trarsi
l'effetto
giuridico invocato da
contratto
nullo.
2.
A
supporto
della decisione,
la
corte d'appello
ha
considerato che:
-fosse infondato
il
motivo
d'appello con cui
si
era sostenuto che
le
opere abusive non facessero parte
dell'immobile
oggetto di
trasferimento,
ritenendo inequivocabili
le
risultanze di
c.t.u.
in senso
contrario;
-fosse
parimenti
infondato
il
motivo
d'appello con cui era stato
dedotto
che
le
opere contestate fossero antecedenti al 196 7 o che
esse fossero sanabili, ciò traendo dall'esame degli
atti,
della c.t.u. e
del parere negativo della sovraintendenza preposta alla tutela del
vincolo ex
l.
n.
1089
del
1939;
-fosse
parimenti
da respingere
il
motivo
d'appello con cui era stato
dedotto
come erroneo
il
rigetto
della domanda risarcitoria,
confermando
la
corte d'appello
la
statuizione del
tribunale
per cui non
potessero prodursi gli
effetti
giuridici invocati sulla base di un
contratto
nullo;
ad
abundantiam,
la
corte d'appello ha
argomentato
in
ordine all'insussistenza di prova dei danni;
-fosse infine da
rigettare
il
motivo
d'appello con cui era stata
contestata
la
declaratoria di nullità ai sensi
dell'art.
15 della l. cit.,
non risultando dal
contratto
la
consapevolezza del promissario
acquirente circa
la
mancata concessione e quindi ben potendo
il
giudice rilevare d'ufficio
la
nullità.
3. Avverso
la
suddetta sentenza
ha
proposto ricorso per cassazione
Giovanni Maggiolaro, articolando cinque motivi. Hanno resistito con
controricorso Michele Tommasi e Gianni Menazzi. Sia
il
ricorrente sia i
controricorrenti
hanno depositato memorie.
4.
Trattata
la
causa in camera di consiglio, essa con ordinanza in
data
11/07/2018
è stata rimessa in pubblica udienza.
5.
Con ordinanza n. 20061 deliberata
il
9/01/2018
e depositata
il
30/07/2018
questa sezione semplice ha rimesso al primo presidente,
per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite,
il
diverso
procedimento
RG
n.
6932
del
2014;
alle pp.
8-12
di
detta
ordinanza
erano sollevate questioni in
tema
di
validità/nullità
dei
contratti
p re
li
m in ari.
6.
In
vista della
trattazione
in pubblica udienza
in
data odierna -alla
quale è stata depositata procura notarile a favore di ulteriore
difensore di un
controricorrente
-sia il ricorrente sia i controricorrenti
hanno depositato
memorie
aggiuntive.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
Alla luce della pronuncia a rendersi sul
quarto
motivo
-
il
quale
soltanto implica aspetti che, per
quanto
indirettamente,
potrebbero
essere
oggetto
di statuizione delle sezioni unite (v. sopra), alla data
fl
della deliberazione della presente sentenza
peraltro
non
ancora(}"'
-
2-
oltre
frontesptzio
emessa -non è necessario disporre in via interlocutoria alcun rinvio
per
attendere
la
deliberazione e
il
deposito di
detto
provvedimento.
2.
E'
inammissibile
il
primo
motivo
di ricorso.
2.1. Con esso
si
lamenta omesso esame circa un
fatto
decisivo per
il
giudizio, peraltro ponendosi
in
relazione
la
doglianza agli articoli 17 e
40 della
l.
n. 47 del 1985 e agli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ.
2.2.
Al
di
della peculiare formulazione del
motivo,
con esso nella
sostanza
la
parte ricorrente contesta l'accertamento
effettuato
dalla
corte d'appello, secondo cui
le
opere abusive fanno parte dell'oggetto
del
contratto
preliminare
di cui
si
invoca l'esecuzione
in
forma
specifica ex
art.
2932
cod. civ.
2.3.
Al
riguardo, va richiamato che:
-il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di
diritto
consiste
nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del
provvedimento
impugnato,
della fattispecie
astratta
recata da una
norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema
interpretativo
della stessa (di qui
la
funzione di assicurare
l'uniforme
interpretazione della legge assegnata a questa corte dal r.d. 30
gennaio
1941,
n.
12, art.
65),
mentre
l'allegazione di un'erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito,
la
cui censura è
possibile, in sede di
legittimità,
sotto
l'aspetto del vizio di
motivazione;
-tale diverso vizio, che è declinato nel presente procedimento
ratione
temporis
secondo il
testo
dell'art.
360,
primo
comma, n. 5 cod. proc.
civ. successivo alla modifica di cui al d.l.
n.
83 del 2012,
convertito
in
l.
n. 134 del
2012,
è
stato
limitato
dal legislatore
al
minimo
costituzionale dell"'omesso
esame"
di
fatti
storici;
il
controllo sulla
motivazione non consente
dunque
più mere critiche alla motivazione, (';.,
in
assenza di indicazione di
effettivi
"fatti
storici"
del
tutto
trascurati;
J-!
-
3-
oltre
frontespizio
l'avvenuta limitazione del controllo sulla motivazione non può essere
ovviata,
irritualmente,
mediante
la
deduzione di vizi
in
ordine alla
completezza della motivazione in
riferimento
alle
norme
del cod. proc.
civ. e relative disp.
att.,
in ordine
al
riparto o alla valutazione in
tema
di prove in
riferimento
alle
norme
del predetto cod. proc. civ. e
del cod. civ.
2.4. Ciò posto, nel caso di specie, nessuna erronea applicazione della
legge -nel senso dianzi chiarito relativo alle fattispecie
astratte
-
la
parte ricorrente
ha
posto in luce nell'ambito del mezzo di ricorso.
Quanto poi alla censura di omesso esame, nessun
fatto
storico il
mezzo indica come negletto dal giudice d'appello, limitandosi esso a
censurare
inammissibilmente
la
valutazione predetta secondo cui
le
opere abusive fanno parte
dell'oggetto
del
contratto
preliminare di cui
si
invoca l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. Trattasi
di accertamento di
merito,
non rivedibile
in
sede di
legittimità,
non
sussistendo alcuna questione
interpretativa,
essendo predicabile
in
alcun modo un "omesso esame", posto che
appunto
la
corte
ha
esaminato
fatti
storici
sottostanti
l'accertamento, senza che sia
necessario che
tutti
gli elementi
istruttori
siano espressamente
menzionati.
3.
E'
inammissibile altresì
il
secondo
motivo.
3.1. Con esso
si
afferma che
"l'erronea
identificazione, da parte dei
giudici di
merito,
dei beni
oggetto
della domanda giudiziale
rilev[i]
anche ai fini del
...
vizio di
ultra[petizione]
ed extrapetizione", per cui
si
lamenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., peraltro in relazione
all'art. 2932 cod. civ.
3.2. Anche in questo caso potendo prescindersi da considerazioni
circa
la
peculiare modalità di formulazione del
motivo,
è evidente che
la
corte d'appello non ha
travalicato
in
alcun modo
da
petitum
e
causa petendi,
costituiti
appunto
dall'esecuzione
in
forma specifica di
un dato
contratto
preliminare, afferendo invece
la
valutazione in
-
4-
oltre
frontespizio
ordine all'identificazione
dell'oggetto
del preliminare (cui
la
parte
ricorrente ricollega
la
predetta extrapetizione o ultrapetizione)
all'accertamento di
merito
istituzionalmente
riservato alla corte
territoriale.
3.3. Pertanto
la
doglianza non è congrua rispetto alle categorie
giuridiche utilizzate, ciò da cui discende l'inammissibilità del mezzo.
4.
E'
fondato il terzo motivo.
4.1. Con esso
si
deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2932
cod. civ., lamentandosi che
la
corte d'appello,
pur
essendo pacifica
l'intervenuta
rimozione dell'abuso edilizio, abbia
affermato
l'irrilevanza della medesima rimozione,
"dovendo
aversi riguardo
al
momento
della proposizione della
domanda".
Secondo il ricorrente ciò
contrasterebbe altresì con il principio per cui ai fini della pronuncia
costitutiva emessa ex art.
2932
cod. civ.
si
ha
riguardo alla situazione
esistente al
momento
della pronuncia e non a quella esistente
al
momento
della domanda.
4.2.
La
rimozione dell'abuso edilizio -ferma l'applicazione di
eventuali
provvedimenti
pubblicistici in ordine alla condotta
costruttiva
penalmente o
amministrativamente
rilevante
ad
altri fini -
ripristina sul piano civilistico
la
commercialità
dell'immobile,
facendo
venir
meno
la
situazione che rende applicabile
il
divieto di
trasferimento.
Poiché
le
caratteristiche di commerciabilità
dell'immobile
oggetto
di
preliminare
attengono alle condizioni
dell'azione, esse devono sussistere al
momento
della decisione, e non
necessariamente anche
al
momento
della domanda.
4.3. Essendosi i giudici del
merito
attenuti
a principio di
diritto
difforme
rispetto da quello di cui innanzi,
la
sentenza impugnata va
cassata in relazione al
motivo
accolto, essendo rimesso al giudice del
rinvio -ferma
la
statuizione in
diritto
cui
si
adeguerà -accertare
se
effettivamente
sussista
la
predetta incommerciabilità, sia in relazione
ai presupposti
normativi,
alla consapevolezza delle parti e alla natura
-
5-
oltre
frontespiZIO
dell'abuso -
se
sussistente - o alla sua rimozione,
se
effettuata
(ciò
che
il
giudice di rinvio accerterà in
fatto,
posto che con
la
sentenza
impugnata solo in via di
obiter-
p.
10 della sentenza -
si
è
limitata
a
pronunciare un caveat:
"ammesso
che sia
veritiera"
la
circostanza
degli
"interventi
effettuati
per eliminare gli abusi").
5.
E'
assorbito il
quarto
motivo.
5.1. Con esso
si
deduce violazione e falsa applicazione degli articoli
17 e
40
della
l.
47 del 1985 in relazione agli articoli
1418
e 2932 cod.
civ., nonché
dell'art.
15 della
l.
10 del 1977.
5.2. Come
detto,
la
questione dovrà
formare
oggetto
di riesame da
parte del giudice del rinvio, nella misura in cui essa dovesse rilevare
all'esito degli accertamenti
in
fatto
a svolgersi.
6. Parimenti assorbito è
il
quinto
motivo
di ricorso, con cui Giovanni
Meggiolaro lamenta violazione degli
artt.
2697 cod. civ. e 116 cod.
proc. civ., nonché omesso esame di un
fatto
decisivo.
6.1.
In
effetti
la
sentenza di
merito
viene censurata quanto
all'intervenuto
rigetto
della domanda risarcitoria;
il
ricorrente indica le
ragioni
per
le quali lo stesso aveva invocato
il
danno
da
inadempimento
contrattuale.
6.2. Anche tale questione è
strettamente
conseguenziale rispetto al
riesame
demandato
al giudice del rinvio.
7.
In
definitiva
il
ricorso va accolto nei
limiti
di cui innanzi, con rinvio
alla corte d'appello in diversa sezione, che governerà anche
le
spese
del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la
corte dichiara inammissibili
il
primo
e
il
secondo
motivo,
accoglie
il
terzo e, assorbiti i
motivi
residui, cassa
la
sentenza impugnata
in
relazione al
motivo
accolto e rinvia alla corte d'appello di Venezia, in
diversa sezione, anche
per
le
spese del giudizio di
legittimità.
Ai
sensi
dell'art.
13 co.
1-quater
d.p.r.
n.
115 del 2002
atto
del
non sussistere dei presupposti
per
il
versamento
da parte del
-
6-
oltre
frontespizio
o
. .
ricorrente
dell'ulteriore
importo
pari al
contributo
unificato
dovuto
per
il
ricorso a norma del co.
l-bis
dell'art. 13 cit.
Così
deciso
in
Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile, il 13
novembre
2018.
-
7-
oltre
frontespizio

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT