Sentenza Nº 30416 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

Presiding JudgeVIVALDI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30416CIV
Judgement Number30416
Date23 Novembre 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 2304-2012 proposto da:
MORSO AMALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato CATIA DI CESARE,
rappresentata e difesa dall'avvocato SANTO REALE;
contro
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 30416 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 23/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FALLIMENTO DELLA SOCIETA' TURISTICA ARMONIA COOP A R.L., in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO
FERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MIRMINA;
- con troricorrente -
avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 14/07/2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Gaetano Mirmina.
FATTI DI CAUSA
1.-
Amelia Morso, nella veste di assuntrice del concordato del
Fallimento INFRA s.r.I.,
ricorre per cassazione, avverso la sentenza
emessa dalla Corte d'Appello di Catania in data 14 luglio 2011 nel
giudizio tra la prima procedura e il
Fallimento Società Turistica
Armonia coop. a r.I.,
svolgendo due motivi d'impugnazione.
1.1.-
Con tale decisione, la Corte siciliana ha accolto l'appello
presentato dalla seconda procedura (il Fallimento della Società
Turistica Armonia) contro la sentenza resa nel (primo grado del)
giudizio dal Tribunale di Siracusa, il 27 aprile 2004, respingendo la
domanda originaria perché "improponibile" (p. 2 della sent.), a
differenza di quanto aveva statuito il primo giudice che aveva accolto
la domanda revocatoria, intentata
ex
art. 66 legge fall., dall'allora
Fallimento INFRA nei confronti del Fallimento della Società Turistica,
con riferimento all'atto - del 31 dicembre 1991 - di alienazione di
un'azienda a prezzo (assunto come) vile, a suo tempo intercorsa tra
le due società, entrambe
in bonis,
essendo state dichiarate ambedue
fallite solo nell'anno 1995
1.2.-
Secondo la Corte territoriale, l'azione revocatoria ordinaria
intrapresa dal primo fallimento, qualificata come azione esecutiva
individuale, incorreva nel divieto di cui all'art. 51 legge fall.,
disposizione che, a seguito della dichiarazione di fallimento, non ne
consentirebbe l'esercizio per l'assoggettamento dei beni alla massa
fallimentare della società cessionaria.
Ric. 2012 n. 02304 sez. SU - ud. 25-09-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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