Sentenza Nº 29973 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29973CIV
Judgement Number29973
Date19 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
1796
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29973 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 19/11/2019
SENTENZA
SU
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ricorso
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proposto
da:
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LEASING SPA,
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controricorrente
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avverso
la
sentec,za
n.
664/2016
della
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di
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depos~t~ta
il
11/04/2016;
udita
la
relazione
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causa
svol
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pubblica
udienza
del
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dal
Consigliere
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ric~orso;
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che
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il
rige~to
del
ricorso.
Ritenuto
in
fatto
l.La
società Unicredit Leasing S.p.A. impugnava l'avviso di accertamento
relativo ad
Imu
per
l'anno 2012, di cui aveva versato solo l'acconto in
relazione
all'immobile
concesso in locazione finanziaria (leasing),
osservando che,
pur
risolto il
contratto
per inadempienze in data
5.08.2009,
l'immobile,
fatto,
non era stato rilasciato dal
conduttore
che
l'aveva continuato a detenere. A conforto della tesi, richiamava le istruzioni
ministeriali allegate
al
D.M. dichiarativo
Imu,
sostenendo che
durante
la
vigenza del rapporto, in caso di risoluzione anticipata del
contratto
di
leasing,
la
soggettività passiva
Imu
ritorna in capo al proprietario
dell'immobile solo in caso di riconsegna del bene.
La
CTP
di Firenze
rigettava
il ricorso, con sentenza appellata dalla società.
Con sentenza
dell'll.04.2016
n.
664/16
la
C.T.R. della Toscana rigettava
l'appello sulla base della considerazione che, con
la
risoluzione anticipata
del
contratto,
viene meno
la
posizione di locatario e l'onere
tributario
ritorna in capo al proprietario, ancorchè il bene non sia
materialmente
restituito
al proprietario.
Per
la
cassazione della sentenza
ha
proposto ricorso
la
Unicredit leasing
s.p.a., sulla base di un unico
motivo,
Il
Comune di Borgo San Lorenzo ha resistito con controricorso,
All'udienza del
7.05.2019,
la
Corte
rimetteva
la
causa alla pubblica udienza,
per
la
peculiarità della questione.
La
ricorrente e l'amministrazione comunale hanno depositato
memorie
difensive in prossimità dell'udienza.
Il
P.G.
ha
concluso
per
la
rimessione della questione alle S.U. ed, in via
subordinata,
per
il
rigetto
del ricorso.
Considerato
in
diritto
2.
Con
l'unico
motivo
la
ricorrente deduce
la
nullità della sentenza
per
violazione
e/o
falsa applicazione degli
artt.
8 e
9,
co.
l,
d.lgs. n.
23/2011
(in relazione all'art. 360, co.
l,
n. 3, c.p.c.),
per
aver
la
CTR
identificato il
soggetto passivo deii'IMU nella società concedente il leasing, sulla base
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della mera risoluzione del
contratto
per
inadempimento
dell'utilizzatore, a
prescindere dalla
effettiva
riconsegna del cespite.
3.
Il
motivo
è
destituito
di fondamento.
Per gli
immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario (recte,
utilizzatore),
a
decorrere dalla data della stipula e
per
tutta
la
durata del
contratto.
Così
recita
testualmente
l'art.
9 d.lgs.
14.3.2011
n. 23, comma 1,
ultimo
periodo.
Il
punto critico della citata
normativa
riguarda l'individuazione del
termine
del
contratto,
in caso di risoluzione, e del
momento
in cui
la
soggettività
passiva IMU torna in capo alla società di leasing:
si
ha,
infatti,
in un
primo
momento
la
cessazione del
contratto
ed in un secondo
momento
la
riconsegna materiale del bene.
Le
due date
difficilmente
possono
coincidere, dal
punto
di vista pratico, e anzi può succedere che
tra
la
cessazione del
contratto
e il verbale di riconsegna
intercorra
del
tempo,
talvolta anche non breve.
Due sono gli
orientamenti
formatisi sul punto.
4. Secondo un
primo
indirizzo, solo finché dura
il
contratto
il soggetto
passivo è il locatario, cioè
il
detentore. Dalla data di risoluzione per
inadempimento del
contratto
di leasing il
contratto
cessa, e quindi
il
locatario non sarebbe più
da
considerarsi soggetto passivo, che
ritornerebbe ad essere il
proprietario
(società di leasing).
A nulla rileverebbe, invece, il
fatto
che la riconsegna non sia contestuale
alla risoluzione del
contratto.
Difatti,
la
mancata riconsegna del bene non
inciderebbe sulla
durata
del
rapporto
che,
per
effetto
della risoluzione, non
sarebbe più in vigore e avrebbe,
pertanto,
avuto
fine.
In
definitiva, nel periodo
intercorrente
fra
la
risoluzione anticipata del
contratto
e la riconsegna del bene, sarebbe il
proprietario
a
dover
versare
I'Imu,
in quanto il locatario sarebbe un
mero
detentore
senza
titolo
del
bene.
La
riconsegna farebbe parte degli aspetti
ultra-contrattuali.
A conferma di tale
lettura,
viene valorizzato lo stesso articolo 9 d.lgs.
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che, nell'individuare
la
decorrenza della
soggettività
passiva in
capo al conduttore, fa
riferimento
alla data di stipula del
contratto
e non
alla materiale consegna del bene (si pensi, ad esempio, al caso di immobili
ancora non
costruiti).
Recita detta disposizione che:
"Soggetti
passivi dell'imposta municipale
propria
sono
il
proprietario
di
immobili, inclusi i
terreni
e le aree edificabile
a qualsiasi uso destinati,
ivi
compresi
quelli
strumentali
o alla cui produzione
o scambio è
diretta
l'attività
dell'impresa,
ovvero
il
titolare
di
diritto
reale
di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli
stessi. Nel caso
di
concessione
di
aree demaniali, soggetto passivo è
il
concessionario. Per
gli
immobili, anche da costruire o in corso
di
costruzione, concessi in locazione
finanziaria
soggetto
passivo è
il
locatario a decorrere dalla data della stipula
e
per
tutta
la
durata
del
contratto."
Anche
la
prevalente giurisprudenza
tributaria
di
merito
è nel senso che,
poiché la norma citata fa
riferimento
alla
durata
del
contratto
e
per
la data
iniziale prende in considerazione l'esistenza del vincolo
contrattuale
e non
già
la
consegna del bene locate e quindi la sua materiale detenzione da
parte dell'utilizzatore, egualmente
per
il
termine
finale bisogna fare
riferimento
alla cessazione del
contratto,
prescindendo dalla
effettiva
riconsegna del bene al concedente (da ult. in tal senso, Comm.
trib.
prov.
Modena 12 aprile 2017 n. 327, conf.
CtrTrieste
n.
305/2016;
Ctp Como n.
146/2016;
Ctp Modena n.
721/2016;
Ctp Bergamo n.
590/2015;
Ctp Lecco
n.
133/2015,
Ctp Mantova n.
122/2015).
5.
Secondo l'opposto indirizzo, invece,
per
durata
del
contratto
di locazione
finanziaria dovrebbe intendersi
il
periodo
intercorrente
dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna
effettiva
del bene al locatore.
L'utilizzatore, dunque, sarebbe il soggetto passivo IMU fino alla data di
riconsegna
dell'immobile,
comprovata dal relativo verbale.
Questa tesi
(cfr.,
nella giurisprudenza di
merito,
Ctp Reggio Emilia, 8 luglio
2016 n. 218, Ctp Terni n.
274/2016,
Ctp Pavia n.
180/2016
e nella
giurisprudenza
di
legittimità
da
Cass.
n.19166/2019
)
si
fonda sulle
istruzioni contenute nel Dm 30
ottobre
2012,
dove
si
specifica che, nel
3
caso di risoluzione anticipata del
contratto
o di mancato esercizio del
riscatto finale del bene, il passaggio della
soggettività
passiva
si
verifica
con
la
riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale; nonché sulla
legge di Stabilità
per
il 2014,
la
quale -
nell'ambito
della
Iuc
(Imposta
unica
municipale che comprende
Imu,
Tasi e Tari) -aveva previsto che
la
Tasi
fosse dovuta dal locatario per
tutta
la
durata
del
contratto:
intendendosi
come tale il periodo che
intercorre
tra
la stipula e la riconsegna del bene al
locatore (comprovata dal verbale di consegna).
In
particolare, questa Corte con
la
pronuncia
n.19166/2019
ha
affermato
che:
il
presupposto deii'IMU (come quello della "vecchia"
ICI)
è
testualmente
individuato dall'art. '8
del
d.lgs. n.
23/2011
nel
"possesso"
dei
beni
immobili. Tuttavia,
per
effetto
di
quanto
previsto
dalla
norma
sulla
soggettività
passiva deii'IMU (l'art. 9,
comma
1 del
citato
decreto,
formulato
in
termini
identici a
quelli
dell'art. 3 del d.lgs. n.
504/1992,
in
materia
di
ICI),
ciò che l'art. 8
citato
chiama "possesso" ha un
contenuto
diverso (perché
più
ampio)
della nozione
di
"possesso" delineata dall'art.
1140,
comma
1, c.c.
Ai
fini
dei
menzionati
tributi,
infatti,
si
qualificano come
possessori anche
soggetti
che, alla stregua del
diritto
civile,
tali
non sono,
siccome dispongono
dell'immobile
sulla base non
di
un
diritto
reale
di
godimento, bensì
di
un
diritto
personale e, dunque,
si
qualificano
(civilisticamente) come
detentori
qualificati.
In
particolare, un
soggetto
che,
per
il
diritto
civile, è un
detentore
qualificato (e che, invece, viene
annoverato
tra
i possessori dalle disposizioni sulla
soggettività
passiva
dell'ICI, deii'IMU e della TASI) è
proprio
l'utilizzatore in leasing,
il
quale è
gravato
della responsabilità dei
citati
tributi
"per
l'intera
durata
del
contratto".
In
quest'ottica, verrebbe depotenziato
l'argomento
secondo cui
l'utilizzatore, "possessore"
al
momento
della stipula del
contratto
di leasing,
diventerebbe un mero
detentore
(peraltro
abusivo)
al
momento
della
risoluzione dello stesso, dovendosi riconoscergli tecnicamente la veste di
detentore
ab initio.
Aggiunge ancora la Corte che: l'inclusione dell'utilizzatore in leasing
4
nell'elenco dei
soggetti
passivi del
tributo
si
spiega con l'idoneità del
contratto
di
leasing
ad
attribuire
in via esclusiva
all'utilizzatore
i benefici e
gli
oneri
che,
normalmente,
fanno capo a
chi
abbia la
proprietà
del
bene;
si
deve, poi, riconoscere anche che
(sempre
in
virtù
del
contratto)
questa
situazione
si
protrae
del
tutto
invariata fino a quando
l'utilizzatore
mantiene
presso
di
la disponibilità concreta dell'immobile,
tanto
che
nel
nostro
ordinamento, vige un
più
generale principio secondo
il
quale,
nei
contratti
di
durata che
attribuiscono
ad
un
soggetto
il
diritto
di
godere
di
un bene
altrui,
la mancata riconsegna del bene stesso a seguito della risoluzione del
rapporto
per
causa del
conduttore
determina
la
permanenza in capo a
quest'ultimo
degli obblighi e dei rischi assunti con
il
contratto
(mora
debitoris
perpetuat
obligationem). Fenomeno, questo, che questa Corte ha
definito come
di
"ultrattività"
del
contratto,
nell'ambito
di
una
giurisprudenza che
si
è
certamente
formata
soprattutto
in
riferimento
ai
contratti
di
locazione semplice.
Secondo
la
pronuncia citata,
infatti,
in caso di risoluzione della locazione,
il locatario conserva, fino alla riconsegna del bene,
la
stessa posizione che
aveva nella fase fisiologica del
rapporto,
che dunque continua da questo
punto
di vista a
produrre
i suoi
effetti
tipici, quale in specie quello di
gravare
il locatario di
tutti
i rischi
inerenti
alla perdita o al
deterioramento
del bene
locato e di danni a
terzi,
degli obblighi di custodia,
manutenzione
e
riconsegna del bene, nonché dell'obbligazione
(ex
art.
1591 c.c.) di
corrispondere il canone correlato al
godimento
del bene
parametrato
all'importo
stabilito nel
contratto
(v.,
tra
le
molte,
Cass.,
sentt.
nn.
2617/1963,
2672/
1981,
5456/
1986,
11055/1993,
9977
l 2011,
9549/2010,
2372072008,
11118/2013,
22924/2012,
1 1
22924/2012,
6253/2015).
6.
Tuttavia,
detta
ultima
interpretazione
non appare condivisibile.
In
senso
contrario
a
quest'ultimo
approccio,
si
è posto in evidenza che non
avrebbe rilevanza,
quanto
aii'Imu,
la
norma
prevista
per
la Tasi, poiché le
due imposizioni
tributarie
hanno presupposti
differenti.
La
Tasi è destinata
al
finanziamento di servizi pubblici
rivolti
alla
collettività
e
pertanto
deve
5
essere corrisposta sia dai proprietari che dagli
affittuari.
Proprio
la
fruizione
del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo
al
locatario finanziario dalla data di stipulazione del
contratto
a quello di
riconsegna del bene al locatore.
L'Imu,
invece, prescinde del
tutto
dalla
fruizione dei servizi,
tanto
che
ha
come unico presupposto il possesso di
fabbricati ed aree. Dalla differenza di natura e dei presupposti delle due
obbligazioni
tributarie
discenderebbe l'impossibilità di
formulare
interpretazioni analogiche
tra
le due disposizioni( Cass. n.
19166/2019).
In
questo quadro non appare pertinente il richiamo operato alla
normativa
della Tasi non potendosi applicare
la
medesima disposizione, che è riferita
a un diverso
tributo
e che non riveste certo valenza
interpretativa.
Del resto,
argomentando
a
contrario,
proprio
la
necessità,
avvertita
dal
legislatore, di
introdurre
una disciplina in
tema
di Tasi, sul
punto,
difforme
rispetto a quella già vigente in
tema
di
Imu
deporrebbe nel senso di ritenere
che
quest'ultima,
peraltro non modificata, dovrebbe intendersi nei
termini
avallati dal
primo
orientamento.
7 .E' indubbio poi che l'utilizzatore in leasing, con il
contratto,
instaura una
relazione giuridica con il bene assai più penetrante di quella facente capo
alla stessa società concedente ( possessore
mediato),
la
quale, come più
volte
affermato
da questa Corte
(tra
le
molte,
Cass., Sez.
III,
sent. n. 3362
del 13 febbraio
2014),
esercita sul bene una proprietà di
tipo
"formale
o
fiduciario",
la
cui sola funzione è, cioè, quella di
garantire
l'impresa stessa
contro l'unico rischio che le deriva dal
contratto
di leasing (quello
dell'inadempimento
dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei
canoni), potendosi riconoscere all'utilizzatore, invece,
"una
sorta
di
utile
dominio".
In
particolare,
la
giurisprudenza di
legittimità
in materia di leasing
traslativo
e finanziario
ha
affermato
costantemente che l'originario locatore-
proprietario trasferisce con il
contratto
di leasing
il
godimento
dell'immobile
( V. Cass.
n.5253/2012;
Cass. n.
11643/2012)
e gli viene
attribuita
la
detenzione
autonoma
qualificata ( v. Cass. n. 9417
del
30/04/2014;
nn.
1704 e 21411 del
2012).
6
La
ragione
per
la
quale l'utilizzatore in leasing (che
per
il
diritto
civile è solo
un
detentore
del bene) viene
riguardato
e
trattato
alla stregua di un
possessore dalla disciplina deii'IMU (della TASI e della vecchia
ICI)
risiede
proprio nel
fatto
che solo l'utilizzatore, in
virtù
del
contratto,
esercita i poteri
e le facoltà e, al contempo, assume i doveri e i rischi, che
tipicamente
fanno
capo ad un possessore (ed, anzi,
al
possessore
per
eccellenza: il
proprietario). Non a caso
tale
disciplina individua il
momento
iniziale
(per
così dire) della soggettività passiva dell'utilizzatore in quello della
sottoscrizione del
contratto
(e non in quello nel quale l'utilizzatore riceve in
consegna il bene). È con
la
sottoscrizione,
infatti,
che il
contratto,
sul piano
civilistico, inizia a produrre i propri
effetti,
facendo acquisire,
appunto,
all'utilizzatore
la
situazione (di potere e di responsabilità) che
tipicamente
connota
la
sua posizione nei confronti dell'impresa concedente e dei terzi.
E,
invero, è l'utilizzatore il soggetto che, non solo gode in via esclusiva del
bene ma, ancor prima lo sceglie, individuando in
totale
autonomia
il
soggetto che deve
fornirlo
o (se
si
tratta
di leasing in costruendo) che deve
realizza rio.
È questa, dunque, la situazione concreta che, nella sistematica dei
tributi
in parola, assurge a indice (manifestazione
materiale)
della capacità
economica che i
tributi
stessi intendono colpire.
Ed
è, allo stesso
tempo,
l'elemento che conferisce razionalità/ragionevolezza della disciplina dei
tributi
stessi (ponendola
al
riparo da ogni possibile dubbio di
illegittimità
costituzionale) nella parte in cui include, appunto, un soggetto che
tecnicamente non è possessore nell'elenco di coloro che sono chiamati a
sopportare l'onere connesso al prelievo in qualità di possessori.
8.Tuttavia, l'utilizzatore non conserva
affatto
dopo
la
risoluzione del
contratto
la
detenzione autonoma qualificata
dell'immobile,
che, secondo
questa interpretazione, costituirebbe il presupposto deii'IMU, ma diventa
mero
detentore
privo
di titolo.
Ciò in linea con i principi costantemente
affermati
da questa Corte in
materia di risoluzione del
contratto,
secondo la quale in mancanza di una
"causa
adquirendi"
in ragione della dichiarazione di nullità,
7
dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un
contratto
o del
venire comunque meno del vincolo
originariamente
esistente, l'azione
accordata dalla legge per ottenere
la
restituzione di
quanto
prestato
in
esecuzione del
contratto
stesso è quella di ripetizione di indebito
oggettivo(
Cass.
n.715/2018;
n.
14013/
2017;
n ..
2956/2011;
n.
9052
del
2010),
il
che conferma che
la
detenzione qualificata in capo all'utilizzatore,
considerata dal legislatore quale presupposto
per
l'imposizione IMU,
permane solo
durante
la
vita del rapporto giuridico e
si
traduce invece in
mera detenzione senza
titolo
a seguito della risoluzione del
contratto,
dimostrando
ciò la correttezza dell'interpretazione secondo la formulazione
letterale dell'art. 9 del D.Lgs.
23/2011
che individua nel locatario il soggetto
passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e
per
tutta
la
durata
del
contratto,
derivandone, qualora il
contratto
di leasing
sia risolto e
l'immobile
non sia stato
restituito,
che il locatore ritorna ad
essere soggetto passivo.
9.
La
tesi
dell'ultrattività
di taluni
effetti
del
contratto
di locazione (Cass.
n.6253/2015;
n.
1118/2013;
n.
22924/2012),
in
virtù
della quale, il
conduttore, sul quale, anche dopo la risoluzione del
contratto
e
per
la
sola
detenzione
dell'immobile,
rimanendo
gravato
dei rischi di perdita o
deterioramento
della cosa, ovvero degli obblighi di custodia e
manutenzione, conserverebbe
la
stessa posizione che aveva in pendenza
del
contratto,
non considera che il
tutto
ha riguardo ai
rapporti
inter
partes,
mentre
il cit.
art.
9 ancora la
soggettività
passiva IMU del locatario alla
persistenza del vincolo
contrattuale,
in
quanto
titolare
di
diritti
apponibili
erga omnes.
Peraltro
la
deroga alla definizione del presupposto imponibile di cui all'art.
9 cit.
trova
il
suo
fondamento
nel principio di ragionevolezza, regolando il
legislatore allo stesso modo fattispecie analoghe: il concedente che
ha
il
possesso in forza della concessione e l'utilizzatore che ha
la
detenzione
qualificata in forza del
contratto
di leasing, ma che può
divenire
possessore
con l'esercizio del
diritto
di riscatto; soggetti che il legislatore ha equiparato
sotto il profilo della capacità
contributiva.
8
Ma, con la risoluzione del
contratto
di leasing, ai fini
tributari,
non
sopravvive alcun
effetto
contrattuale,
in
quanto
la
causa del finanziamento
viene meno, non vi è possibilità di riscatto e
soprattutto
la mera detenzione
senza
titolo
risulta priva di
effetti
ai fini
tributari.
Ragion per cui è impossibile predicare l'equivalenza della situazione del
detentore
senza
titolo
a quella del
detentore
qualificato in
virtù
del
contratto
di leasing o a quella del
proprietario
o del possessore; ciò in
quanto
il
detentore
senza
titolo
è pacificamente privo della soggettività della
titolarità
passiva dell'imposta comunale.
lO.In
conclusione, nell'alveo
Imu
si
predilige l'esistenza di un vincolo
contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte
dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. È il
contratto
a
determinare
la
soggettività
passiva del locatario e non
la
disponibilità del bene, quindi il
venir
meno dell'originario vincolo giuridico
(per
scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa
venir
meno
la
soggettività passiva in capo a
quest'ultimo,
determinando
l'automatico
passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto
impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della
legalità che impone
appunto
una rigorosa applicazione dei presupposti
d'imposta a prescindere da
quanto
previsto nelle varie istruzioni
ministeriali.
Dal chiaro
dettato
normativa
contenuto
nel menzionato articolo, ne
discende che con
la
risoluzione del
contratto
di leasing
la
soggettività
passiva ai fini
Imu
si
determina
in capo alla società di leasing, anche
se
essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene
per
mancata
riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore
ha
ritenuto
rilevante, ai fini impositivi, non già
la
consegna del bene e quindi
la
detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo
contrattuale
che
legittima
la
detenzione qualificata dell'utilizzatore.
Infatti,
per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario
finanziario
si
realizza
addirittura
quand'anche il bene da concedere non
fosse ancora
venuto
ad esistenza (''Per gli
immobili,
anche da costruire o in
9
corso di costruzione") e pure quand'anche fosse che
il
bene non sia stato
ancora consegnato dal concedente all'utilizzatore, essendo rilevante,
per
il
sorgere della soggettività passiva
Imu
non già
l'adempimento
della
consegna del bene (e di converso
per
la sua cessazione
la
riconsegna), ma,
come precedentemente chiarito,
la
sola sottoscrizione del
contratto
("soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula").
Così
pure
la
cessazione dello status di soggetto passivo
Imu
viene
chiaramente individuata dalla norma primaria di imposta e per
l'effetto
il
locatario finanziario non
si
considera più come soggetto passivo, non
tanto
dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal
momento
della cessazione
del
contratto,
che ai fini
deii'Imu,
come nella disciplina civilistica,
si
determina nel
momento
del
pagamento
dell'ultimo
canone in base alla
durata stabilita nel
contratto
oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata
per inadempimento, come nella fattispecie, dal
momento
in cui il
contratto
è stato risolto(cfr. Cass. 13793 del
22/05/2019).
ll.Tale
essendo il quadro delle
norme
e dei principi (di
diritto
civile e
tributario)
da prendere a
riferimento
allorché
si
deve individuare il periodo
di efficacia
temporale
del leasing, risulta evidente come le
Istruzioni
per la
compilazione della dichiarazione IMU per il 2012 (di cui
al
d.m.
30
ottobre
2012) non possono certamente modificare i
termini
per l'individuazione del
soggetto passivo di imposta.
12.
In
definitiva, il ricorso merita di essere respinto.
La
recente evoluzione giurisprudenziale e l'assenza di precedenti specifici
sul
tema
al
momento
del ricorso giustificano
la
compensazione integrale
delle spese con
riferimento
ai gradi di
merito
e al presente giudizio di
legittimità.
P.
Q. M .
La
Corte rigetta
il
ricorso; compensa
per
intero
le spese relative ai gradi di
merito
e del presente giudizio di
legittimità.
Ai
sensi dell'
art.l3
comma l
quater
del
d.p.r.
n.llS
del 2002,
atto
della
sussistenza dei presupposti per il
versamento
da parte del ricorrente
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato, pari a quello
dovuto
IO
per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.
Cosi
deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione,
1'11.09.2019
Il
Consigliere estensore
Il

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