Sentenza Nº 29459 della Corte Suprema di Cassazione, 13-11-2019

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29459CIV
Date13 Novembre 2019
Judgement Number29459
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 14044-2017 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
pro tempore,
elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
(ALIAS
R.M.M.
R.M.M.
),
elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA ETRURIA 44, presso lo
Civile Sent. Sez. U Num. 29459 Anno 2019
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 13/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
studio dell'avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso
dall'avvocato EDOARDO CAVICCHI;
-
controricorrente
-
avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 18/04/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi l'Avvocato Giuseppe Albenzio per l'Avvocatura Generale dello
Stato e Luigi Migliaccio per delega dell'avvocato Edoardo Cavicchi.
Fatti di causa
R.M.M.
(alias
R.M.M.
),
cittadino
bengalese, impugnò dinanzi al Tribunale di Firenze la decisione della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, che gli aveva negato il riconoscimento dello
status
di
rifugiato e la protezione sussidiaria, e aveva altresì respinto l'ulteriore
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esito negativo sortì il ricorso in primo grado, laddove la Corte
d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello, ha
riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari; a sostegno della decisione ha fatto
leva sull'assunzione del richiedente, e, quindi, sull'indipendenza
economica e personale da lui così acquisita, con conseguente
integrazione sociale utile al rilascio del permesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'interno per
ottenerne la cassazione, che ha affidato a un unico motivo, cui il
cittadino bengalese ha reagito con controricorso.
Ric. 2017 n. 14044 sez. SU - ud. 24-09-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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