Sentenza Nº 28855 della Corte Suprema di Cassazione, 02-07-2019

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28855PEN
Date02 Luglio 2019
Judgement Number28855
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Dellisanti Carmelo, nato il 12/11/1966 a Martina Franca
Clavica Fulgenzio, nato il 26/09/1946 a Francavilla Fontana
avverso la sentenza del 16/3/2018 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non
sussiste, quanto al capo d), e per l'annullamento senza rinvio, per intervenuta
prescrizione, quanto al resto, con conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore, Avv. Luca Perrone per Dellisanti, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso, sollevando in subordine questione di legittimità costituzione in
relazione all'art.
4-bis
ord. pen.;
uditi i difensori, Avv. Stefano Montone e Carlo Tatarano per Clavica, che hanno
chiesto l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28855 Anno 2019
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 26/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 16/3/2018 la Corte di appello di Lecce, in parziale
riforma di quella del Tribunale di Brindisi in data 12/5/2017,
ha prosciolto
Camarda Maria Daniela dai reati di turbativa d'asta e di falso ideologico di cui ai
capi b) e c), per i quali aveva riportato condanna in primo grado, in quanto
estinti per intervenuta prescrizione; ha per contro confermato la condanna di
Dellisanti Carmelo e di Clavica Fulgenzio dai reati di corruzione, turbativa d'asta,
falso ideologico e abuso di ufficio, di cui ai capi da a) a d), e confermato nei
confronti di tutti le statuizioni civili in favore del Comune di Francavilla Fontana.
In particolare la Corte, nel ritenere estinti i due reati addebitati alla
Camarda, cui non era riferibile la causa di sospensione del termine di
prescrizione, operante nei confronti degli altri due imputati, ha comunque
confermato l'impianto su cui si fondava la sentenza di primo grado, in base al
quale il Clavica, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, aveva stipulato
con il Dellisanti, titolare della Promeed Engineering, un patto corruttivo, in forza
del quale costui aveva redatto il progetto preliminare dei lavori di miglioramento
della risorsa idrica dell'area urbana classificata area rischio R4, poi firmato dal
Clavica, con connesso impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale
a vantaggio dell'ufficio del Clavica, in cambio del compimento da parte di
quest'ultimo di atti contrari ai doveri d'ufficio, essenzialmente costituiti dalla
collusione del Clavica e della Camarda con il Dellisanti per la predisposizione
concordata delle condizioni di partecipazione alla gara ad inviti indetta per
l'assegnazione dell'incarico di redazione del progetto definitivo, poi
effettivamente aggiudicato al Dellisanti previa falsa attestazione della
presentazione da parte del predetto del D.U.R.C., in realtà non depositato, in
quanto il Dellisanti non poteva vantare regolarità contributiva.
2.
Ha presentato ricorso il Dellisanti tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di norme previste a pena di
inutilizzabilità e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270, 267 e 125 cod.
proc. pen.
La Corte aveva respinto la deduzione difensiva volta a segnalare la diversità
del procedimento agli effetti dell'art. 270 cod. proc. pen., con la conseguente
inutilizzabilità di conversazioni intercettate se non per reati per i quali è previsto
l'arresto obbligatorio, rilevando che avrebbe dovuto aversi riguardo ad una
nozione sostanziale e che nel caso di specie si sarebbe potuto parlare di unitario
procedimento al di là della separazione del presente da quello nel cui ambito le
operazioni di intercettazione erano state autorizzate.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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