Sentenza Nº 28053 della Corte Suprema di Cassazione, 02-11-2018

Presiding JudgeSCHIRO' STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28053CIV
Date02 Novembre 2018
Judgement Number28053
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3882-2017 proposto da:
CHECK UP S.R.L. - CENTRO MEDICO POLISPECIALSTICO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. NICOTERA 31 presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO ASTONE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CLAUDIO CONSOLO, RAFFAELE CARRANO e PIETRO
RESCIGNO;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 28053 Anno 2018
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 02/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati GENNARO SASSO, EMMA TORTORA e VALERIO
CASI LLI ;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 552/2016 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 17/10/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
udito l'Avvocato Valerio Casilli.
Fatti di causa
1.
La Check Up s.r.l. - Centro Medico Polispecialistico ha
proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione contro l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno (già Azienda
Sanitaria Locale Salerno 2) avverso la sentenza del 17 ottobre 2016,
con la quale la Corte di Appello di Salerno, dopo avere disatteso
eccezioni di rito inerenti alla ritualità dell'appello della detta Azienda,
in accoglimento del primo motivo di appello di quest'ultima ha
dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la sussistenza della
giurisdizione dell'A.G.A. sulla controversia introdotta da essa
ricorrente con un ricorso per decreto ingiuntivo nel febbraio del 2007
davanti al Tribunale di Salerno.
2.
Con il ricorso monitorio la ricorrente, adducendo di avere
maturato un credito nei confronti dell'ASL, come emergeva da tre
fatture emesse il 29 dicembre del 2006 per prestazioni sanitarie di
diagnostica per immagini, effettuate in quel mese in regime di
Ric. 2017 n. 03882 sez. SU - ud. 10-04-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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