Sentenza Nº 27926 della Corte Suprema di Cassazione, 25-06-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27926PEN
Date25 Giugno 2019
Judgement Number27926
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BARRINO FEDERICO nato a NAPOLI il 26/12/1987
DEL VILLANO GIUSEPPE nato a AVERSA il 20/09/1989
DEL VILLANO ROMOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 07/04/1961
LAVAGNA CARMINE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/07/1995
SCARANO ROMEO nato a AVERSA il 31/01/1981
SCHIAVONE OMAR nato a CASERTA il 16/08/1989
ZIPPO FRANCESCO MASSIMO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 23/07/1974
avverso la sentenza del 20/03/2018 della Corte d'appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta
Coconnello che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito l'Avv. Mario Griffo nell'interesse dell'imputato Schiavone Omar, e in
sostituzione dell'Avv. Maurizio Noviello, nell'interesse di Zippo Francesco
Massimo, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.
Udito l'Avv. Angelo Raucci nell'interesse dell' imputato Barrino Federico, che ha
concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27926 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
Data Udienza: 12/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 20 marzo 2018, in
parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, in
data 8 settembre 2016, nei confronti di Barrino Federico, Del Villano Giuseppe,
Del Villano Romolo, Lavagna Carmine, Scarano Romeo, Schiavone Omar e Zippo
Francesco Massimo, rideterminava le pene da infliggere gli imputati,
confermando la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti (estorsioni continuate e aggravate ai sensi dell'art. 7 I.
203/1991, illecita detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di
armi).
Nel corso delle udienze del 9 marzo 2018 e del 20 marzo 2018, taluni degli
imputati avevano rinunciato ad alcuni dei motivi di appello proposti, così come
rilevabile dai verbali di udienza.
2.1. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
2.2.1. Nell'interesse di Barrino Federico, la difesa deduce, con il primo motivo
di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi
dell'art. 606 lett. B), cod. proc. pen.; a fronte della testuale esclusione della
circostanza aggravante prevista dall'art. 7 I. 203/91, nella configurazione
dell'agevolazione mafiosa, da parte della sentenza di primo grado (che aveva
riconosciuto la sussistenza della detta circostanza aggravante esclusivamente in
relazione al ricorso al metodo mafioso), la Corte d'appello, senza che vi fosse
stata su quel capo della decisione impugnazione alcuna da parte del P.m., aveva
affermato la sussistenza della circostanza aggravante anche sotto il profilo
dell'agevolazione del clan dei casalesi, con riguardo a tre delle quattro
imputazioni per cui era stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato, con
evidente violazione del divieto di
reformatio in peius.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione (per mancanza o manifesta illogicità), ai sensi dell'art. 606 lett. B) e
E), cod. proc. pen., in relazione all'omessa esclusione della circostanza
aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91; la sentenza aveva riconosciuto la
sussistenza della circostanza aggravante, sia in relazione al metodo, sia quanto
al profilo dell'agevolazione, omettendo di indicare la circostanze di fatto idonee a
sorreggere un siffatto giudizio, non potendosi ritenere tali la sola acquiescenza
alle richieste di acquisto di materiale pubblicitario e
gadget
proposti
dall'imputato e dagli altri correi nell'ambito di normali attività commerciali; allo
stesso modo, l'unico episodio in cui era stata ravvisata l'aggravante per il ricorso
al metodo mafioso, era motivata con il generico e ininfluente riferimento
contenuto nelle frasi utilizzate dall'imputato, che alla presunta persona offesa
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