Sentenza Nº 27923 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2018

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:27923CIV
Judgement Number27923
Date31 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 2634-2018 proposto da:
MINELLI MAURO POMPILIO MARIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ASIAGO N 1, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA
BIANCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA
CENTONZE;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, ORDINE DEI MEDICI
CHIRUGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
LECCE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI LECCE ,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI;
- intimati -
(k/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27923 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 31/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la decisione n. 45/2017 della COMM. CENTR. ESERC.
PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per la nullità
della decisione;
udito l'Avvocato Centonze.
FATTI DI CAUSA
Il dottore Mauro Pompilio Maria Minelli ha proposto ricorso
articolato in sei motivi avverso la decisione della Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del 7
novembre 2017, che, in parziale accoglimento del ricorso del
dottor Minelli, ha ridotto all'avvertimento la sanzione
disciplinare della censura irrogatagli con delibera del 13 ottobre
2014 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Lecce.
Gli intimati Ministero della salute, Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
PM presso il Tribunale di Lecce, non hanno svolto attività
difensive.
La sanzione disciplinare atteneva al mancato pagamento dei
contributi obbligatori per le annualità 2011, 2013 e 2004 ed
alla mancata presentazione dell'incolpato a diverse
convocazioni comunicategli dal Presidente dell'Ordine di Lecce.
Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ric. 2018 n. 02634 sez. 52 - ud. 21-09-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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