Sentenza Nº 27870 della Corte Suprema di Cassazione, 25-06-2019

Presiding JudgeMENICHETTI CARLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27870PEN
Judgement Number27870
Date25 Giugno 2019
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MARTINA ENRICO nato a LUSERNA SAN GIOVANNI il 04/12/1965
OLIVA GIAN LUCA nato a GENOVA il 16/05/1968
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l'inarnmissibilita' del ricorso di Martina Enrico
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con
trasmissione atti al giudice civile per il ricorso di Oliva Gian Luca.
udito il difensore
Per Martina e' presente l'avv. Giuliano Luigi del foro di Torino che chiede
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Per Oliva e' presente l'avv. Campanello Stefano del foro di Alba che chiede Pa..ccoenie44
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27870 Anno 2019
Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 14/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il 24/06/2010, in Frabosa Sottana, località Prato Nevoso, in via Corona Boreale
36, si sviluppava un incendio al condominio Diamant, il cui innesco originava dal caminetto
a legna situato nell'appartamento n. 31 a seguito del quale venivano imputati, tra gli altri,
del reato di cui agli artt. 40 cpv. e 449 cod. pen., per avere cagionato per colpa l'incendio:
Enrico Martina, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della ALTA
QUOTA S.R.L., impresa committente e costruttrice dell'anzidetto condominio; Gian Luca
Oliva, in qualità di socio di ALTA QUOTA e di amministratore delegato e legale
rappresentante della PRATO NEVOSO SKI S.P.A., ditta incaricata, anche avvalendosi delle
prestazioni di terzi, della posa in opera del caminetto e della canna fumaria;
Colpa consistita, nelle rispettive qualifiche sopra indicate, in negligenza,
imprudenza, imperizia nella installazione ovvero nell'avere permesso l'installazione a
Roberto Stocchi, acquirente dell'unità immobiliare n. 31, della canna fumaria relativa al
caminetto prefabbricato in questione, così a ridosso del tavolato in legno del tetto senza
adottare misure di sicurezza di coibentazione conformi alle regole di buone costruzioni,
tanto che le fuoriuscenti faville incandescenti, per ricaduta, innescavano l'incendio
dapprima sul tetto tavolato, poi all'intero edificio.
2.
Il fatto. Intervenuti a seguito di una chiamata al Comando operativo di
Cuneo, i Vigili del fuoco constatavano che l'incendio si era già propagato a tutto il tetto del
fabbricato (un condominio di sette piani fuori terra) e stava interessando in varia misura
anche i tre piani più alti dell'edificio. In fiamme erano anche il rivestimento ligneo delle
facciate e i balconi, alcuni dei quali erano completamente in legno, mentre gli altri avevano
la soletta in calcestruzzo armato e parapetti in legno. Risultava che l'incendio aveva avuto
origine in corrispondenza dell'unità abitativa di Roberto Stocchi e Maria Pisa Cremante, la
quale dichiarava di aver acceso il caminetto a legna collocato nel soggiorno verso le 14.30.
Poco più tardi la figlia si accorgeva della presenza di fiamme nell'interno della canna
fumaria, in corrispondenza della sua intersezione con il soffitto a perline e più precisamente
nella zona sottostante la "testa di camino", ovvero l'involucro esterno in lamiera, posto
sulla falda del tetto, a protezione della canna fumaria dagli agenti atmosferici nel tratto
terminale. Il Comando dei Vigili del fuoco, formulate ipotesi sullo sviluppo dell'incendio,
concludeva sostenendo che l'evento potesse essere ricondotto «a fattori quali carenza in
fase progettuale e/o costruttiva del complesso costituito dal generatore di calore a legna e
dal relativo sistema di evacuazione dei fumi ovvero ad una cattiva conduzione
dell'impianto».
3.
In sede di giudizio abbreviato, veniva disposta, ai sensi dell'art. 441, comma 5,
cod. proc. pen., perizia in ordine alle cause dell'incendio, con particolare riferimento al
rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti e dei caminetti. Sintetizzati i
fatti relativi alla progettazione e costruzione del condominio
Diamant,
il perito, arch.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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