Sentenza Nº 27403 della Corte Suprema di Cassazione, 29-12-2014
Presiding Judge | ODDO MASSIMO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2014:27403CIV |
Judgement Number | 27403 |
Date | 29 Dicembre 2014 |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
SENTENZA
sul ricorso 26731-2008 proposto da:
ZACCARIELLO SERGIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato
ALDO PINTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato LORENZO AGNOLONI;
-
ricorrente -
contro
COMUNE DI PRATO IN PERSONA DEL SINDACO P.T., SORI SPA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 831/2008 del TRIBUNALE di
2014
2163
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27403 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
Data pubblicazione: 29/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PRATO, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/3/2006 Sergio Zaccariello conveniva
in giudizio il Comune di Prato e la società SO.RI.
S.p.A. per ottenere l'annullamento di una ingiunzione
di pagamento e di due verbali di contravvenzione poti a
suo fondamento.
Il Giudice di Pace dopo l'udienza di comparizione
fissava altra udienza ordinando all'autorità che aveva
emesso il provvedimento impugnato di depositare il
rapporto con gli atti relativi all'accertamento e,
quindi, pronunciava ordinanza di convalida della
cartella di pagamento per assenza del ricorrente.
Sergio
Zaccariello
proponeva
appello
deducendo
l'invalidità dell'ordinanza perché emessa malgrado
fosse stato comunicato l'impedimento a comparire;
formulava inoltre censure in merito alla legittimità
della notifica dei verbali di contestazione, alla
legittimità
degli
stessi,
al
merito
della
contestazione,
alla
regolarità
della
notifica
dell'ingiunzione di pagamento e alle modalità di
riscossione della
sanzione e
alla mancanza di
iscrizione
a
ruolo,
ritenuta
necessaria
dall'appellante.
»ir
3
I
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA