Sentenza Nº 27320 della Corte Suprema di Cassazione, 17-11-2017

Presiding JudgeMAZZACANE VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:27320CIV
Date17 Novembre 2017
Judgement Number27320
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLA Nicola e MARINIELLO Maria, rappresentati e difesi dagli Av-
vocati Guido Belmonte e Giorgio Stella Richter, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Orti della Farnesina, n.
126;
- ricorrenti -
contro
IASEVOLI Fiorita, IASEVOLI [spedito, IASEVOLI Lidia e MAZZUOCOLO
Angela, nella qualità di eredi di IASEVOLI Giuseppe, rappresentati e
difesi dall'Avvocato Gennaro Macri, con domicilio eletto nello studio
dell'Avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
- controricorrenti -
e contro
IASEVOLI Rosa, IASEVOLI Carmela, ROSATO Maria Maddalena, IASE-
VOLI Espedito, IASEVOLI Alessio, IASEVOLI Emiliano;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27320 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 17/11/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- intimati
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1139/2013 in
data 19 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26 set-
tembre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Giorgio Stella Richter, Guido Belmonte e Gennaro
Macri, nonché l'Avvocato Fiorita Iasevoli in proprio.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 1259/05, pronunciata il 28 giugno 2005 e
depositata il 6 luglio 2006, il Tribunale di Nola rigettava la domanda
proposta in data 12 gennaio 1990 da Fiorina Benduce, Paolo Iasevoli,
Rosa Iasevoli, Carmela Iasevoli, Giuseppe Iasevoli nei confronti di Ni-
cola Petrella e Maria Mariniello, diretta, in primo luogo, ad una pro-
nuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. in relazione al preliminare di
compravendita di terreno stipulato il 28 giugno 1973 tra i convenuti,
quali promittenti venditori, ed Espedito Iasevoli, dante causa degli at-
tori, quale promissario acquirente, e compensava le spese.
Qualificato il contratto come preliminare, il primo giudice riteneva
lo stesso sottoposto a due condizioni: l'acquisto da parte dei promit-
tenti venditori del maggior fondo da cui andava frazionato
l'appezzamento di terreno promesso in vendita e la liberazione del
fondo intero da parte dei coloni. Il Tribunale accertava l'avvenuto av-
veramento della prima condizione ma non della seconda (che riteneva
posta nell'interesse di entrambe le parti, per cui la rinuncia espressa
degli attori non era rilevante), in quanto nel corso delle operazioni di
sopralluogo del c.t.u. era emerso che il fondo era occupato da perso-
ne qualificatesi come conduttori.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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