Sentenza Nº 27077 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2019

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27077CIV
Date23 Ottobre 2019
Judgement Number27077
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 22918/18 proposto da:
-) Testimore Prince Osayande,
elettivamente domiciliato in Roma,
p.za Mazzini 8 (c/o avv. Salvatore Fachile), difeso dall'avv. Giovanni
Maria Salvatore Annaloro per procura apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
-) Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta,
elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis;
-
con troricorrente
-
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta 10.1.2018 n.
4;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20
settembre 2019 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Maria Salvatore
Anna loro;
3063
c,M
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27077 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 23/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G.N. 22918/18
Udienza del 20 settembre
2019
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il 25.10.2017 il Prefetto di Caltanissetta ordinò l'espulsione
dall'Italia di Prince Osayande Testimore, cittadino nigeriano.
Il decreto prefettizio di espulsione venne fondato - lo si rileva
dalla ordinanza impugnata dinanzi a questa Corte - su due ragioni,
ovvero:
-
) sul fatto che l'espulso era da ritenersi pericoloso per la
sicurezza pubblica, ex art. 13, comma 4, lettera (a), d. Igs. 286/98;
-
) sul fatto che allo stesso era stato negato, con decreto
questorile del 25.9.2017, il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi umanitari.
2.
Il decreto prefettizio di espulsione venne impugnato dallo
straniero dinanzi al Giudice di pace di Caltanissetta.
Con ordinanza 23.7.2018 il Giudice di pace di Caltanissetta rigettò
l'opposizione.
Nella suddetta ordinanza si legge che il ricorrente con la sua
opposizione si era
"limitato ad evidenziare l'omessa motivazione"
delle ragioni giustificative dell'espulsione.
3.
L'ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta sopra ricordata
è stata impugnata per cassazione da Prince Osayande Testimore con
ricorso fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno.
4.
La causa, già fissata per la trattazione camerale nella data
dell'8.4.2019, con ordinanza interlocutoria 20.5.2019 n. 13540 è
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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